Quando la burocrazia diventa un muro: la sentenza che condanna l’Italia per i visti negati agli studenti iraniani.
Non una questione diplomatica, ma di diritti
A volte una discriminazione non si manifesta attraverso un divieto esplicito. Non serve una legge che escluda una determinata categoria di persone. Può bastare un meccanismo amministrativo apparentemente neutro, progettato o gestito in modo tale da impedire, nei fatti, l’esercizio di un diritto.
È questo il principio che emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Torino che ha riconosciuto il carattere discriminatorio delle modalità con cui migliaia di studenti iraniani sono stati esclusi dalla possibilità di ottenere un visto per frequentare università italiane durante l’anno accademico 2025-2026.
La decisione rappresenta molto più di una controversia amministrativa. Solleva interrogativi sul funzionamento delle procedure pubbliche nell’era digitale e sul rischio che sistemi apparentemente impersonali possano produrre effetti profondamente ingiusti.
La vicenda: migliaia di studenti ammessi, ma impossibilitati a partire
Ogni anno le università italiane accolgono un numero significativo di giovani provenienti dall’Iran. Si tratta della comunità universitaria straniera più numerosa presente negli atenei italiani, con circa 13 mila iscritti registrati nel 2024.
Per molti di questi studenti, arrivare in Italia rappresenta molto più di un’opportunità formativa. Significa accedere a percorsi di ricerca avanzati, ottenere borse di studio internazionali e, in alcuni casi, costruire un futuro lontano dalle restrizioni politiche e sociali imposte dal regime di Teheran.
Eppure, per l’anno accademico scorso, migliaia di candidati si sono trovati bloccati ancora prima di poter presentare la domanda di visto.
Il problema è nato dalla gestione degli appuntamenti presso l’ambasciata italiana in Iran. La prenotazione doveva avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Visametric, unico soggetto autorizzato a operare per conto della rappresentanza diplomatica italiana.
Il portale è rimasto disponibile soltanto dal 20 al 28 maggio 2025. Otto giorni in totale. Né l’apertura né la chiusura della finestra temporale erano state comunicate preventivamente.
Quando il sistema è stato disattivato, migliaia di studenti hanno scoperto di non poter più prenotare alcun appuntamento utile per completare la procedura entro i termini richiesti dalle università.
I numeri che hanno convinto il tribunale
Le cifre emerse durante il procedimento raccontano con chiarezza la portata del problema.
Secondo i dati forniti dallo stesso Ministero degli Affari Esteri, gli studenti iraniani preiscritti presso atenei italiani erano 7.915. Di questi, circa 4.500 sono riusciti a ottenere un appuntamento.
Più di 3.400 persone sono rimaste escluse.
Si tratta di una percentuale enorme se si considera che tutti i candidati avevano già avviato un percorso di ammissione universitaria e che molti avevano ottenuto l’accesso a corsi di laurea o programmi di ricerca altamente selettivi.
Per una parte consistente di loro, la mancata prenotazione ha comportato la perdita dell’anno accademico. In numerosi casi sono saltate anche le borse di studio, spesso indispensabili per sostenere le spese di trasferimento e permanenza all’estero.
Il confronto con gli altri Paesi
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda il confronto effettuato tra il trattamento riservato agli studenti iraniani e quello previsto per altre nazionalità.
Durante il processo la Farnesina ha cercato di sostenere che non vi fosse alcuna disparità.
Tuttavia, la documentazione prodotta dalla stessa amministrazione ha mostrato una realtà differente.
Per gli studenti provenienti dall’India, ad esempio, gli appuntamenti possono essere richiesti presso uffici fisici senza particolari limitazioni temporali. In Turchia il sistema consente prenotazioni attraverso call center disponibili durante tutto l’anno. Situazioni analoghe emergono anche per cittadini marocchini o degli Emirati Arabi Uniti.
In sostanza, mentre in altri Paesi il servizio rimane costantemente accessibile, per gli iraniani è stata prevista una finestra estremamente ridotta e priva di adeguate informazioni preventive.
È proprio questo elemento che ha portato il Tribunale di Torino a riconoscere l’esistenza di una differenza di trattamento.
La guerra non c’entra
Uno dei punti più delicati del dibattito riguarda il contesto geopolitico.
Negli ultimi anni l’Iran è stato attraversato da tensioni interne, proteste, repressioni e crescenti difficoltà nei rapporti con la comunità internazionale. Tuttavia, secondo il tribunale, questi fattori non possono giustificare quanto accaduto.
La chiusura della piattaforma è infatti avvenuta il 28 maggio 2025, settimane prima della successiva escalation militare che avrebbe interessato la regione.
Per la giudice, dunque, non si trattava di una conseguenza inevitabile delle condizioni del Paese, bensì di una scelta organizzativa che ha finito per produrre effetti discriminatori.
La discriminazione invisibile dell’era digitale
L’aspetto più interessante della vicenda riguarda forse il messaggio che la sentenza lancia ben oltre il caso iraniano.
Negli ultimi anni molte amministrazioni pubbliche hanno trasferito servizi e procedure sul digitale. In teoria ciò dovrebbe rendere tutto più semplice, veloce e trasparente.
Ma l’automazione non elimina automaticamente le discriminazioni.
Anzi, quando regole, algoritmi o procedure vengono progettati senza considerare gli effetti concreti sulle persone, il rischio è quello di creare nuove forme di esclusione difficili da individuare.
Un sistema informatico può apparire neutrale. Una piattaforma online non esprime preferenze politiche o ideologiche. Tuttavia, se l’accesso viene limitato senza preavviso, se le informazioni sono incomplete o se le finestre temporali risultano irragionevolmente ristrette, il risultato finale può essere l’esclusione sistematica di un’intera categoria di individui.
È proprio questo il concetto richiamato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), che ha sostenuto il ricorso insieme agli studenti coinvolti.
La condanna del Ministero
La sentenza ha respinto tutte le principali eccezioni sollevate dal Ministero degli Affari Esteri.
Il tribunale ha riconosciuto la legittimazione dell’ASGI ad agire in giudizio e ha confermato la competenza del foro torinese.
Sul piano economico, il Ministero è stato condannato a versare 7.500 euro di risarcimento all’associazione, oltre agli interessi maturati.
A questa somma si aggiungono le spese legali sostenute nelle diverse fasi del procedimento, per un importo complessivo superiore a 19 mila euro.
Dal punto di vista pratico, molti studenti avevano già ottenuto una tutela grazie a un precedente provvedimento d’urgenza che aveva imposto la riapertura degli appuntamenti. Tuttavia, la decisione definitiva assume un valore che va oltre il singolo anno accademico.
Un precedente che riguarda tutta l’Europa
La sentenza del Tribunale di Torino potrebbe diventare un riferimento importante per casi analoghi in futuro.
In un continente che compete a livello globale per attrarre talenti, ricercatori e studenti internazionali, l’accesso all’istruzione superiore non dipende soltanto dalla qualità delle università. Conta anche la capacità delle istituzioni di garantire procedure trasparenti, accessibili e non discriminatorie.
La vicenda degli studenti iraniani mostra come una barriera burocratica possa produrre effetti paragonabili a quelli di un vero e proprio divieto.
E lancia una domanda che riguarda non solo l’Italia, ma tutte le democrazie occidentali: quando un diritto esiste sulla carta ma diventa impraticabile nella realtà, possiamo davvero considerarlo garantito?