Quando il magistrato indaga su se stesso: perché la decisione del CSM rafforza il principio di imparzialità.
Può un pubblico ministero gestire personalmente un procedimento nel quale il suo nome compare tra i possibili soggetti coinvolti? La risposta è negativa e arriva con chiarezza dalla recente sentenza n. 33 del 2026 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, una decisione destinata ad avere un peso significativo nel dibattito sul rispetto dei doveri di imparzialità che gravano sui magistrati.
Il provvedimento affronta un caso che, prima ancora degli aspetti tecnici, richiama un principio fondamentale di qualsiasi ordinamento democratico: nessuno può essere chiamato a valutare una vicenda nella quale abbia un interesse personale. Un criterio che vale per i giudici, per i pubblici ministeri e, più in generale, per chiunque eserciti funzioni pubbliche caratterizzate dall’obbligo di imparzialità.
Il caso esaminato dalla Sezione disciplinare
La vicenda prende avvio da una relazione trasmessa dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini. Nel documento venivano indicati diversi possibili responsabili dei fatti segnalati dall’esponente, tra i quali figurava anche il Procuratore aggiunto che stava seguendo il fascicolo, citato nella sua qualità di presidente di un collegio tributario.
In una situazione di questo tipo, il comportamento atteso sarebbe stato quello dell’astensione, con la trasmissione degli atti all’ufficio competente affinché fosse un altro magistrato a valutare il procedimento.
Secondo quanto ricostruito dalla decisione disciplinare, invece, il Procuratore aggiunto dispose personalmente l’archiviazione del fascicolo iscritto nel cosiddetto registro modello 45, cioè quello destinato agli atti che, almeno inizialmente, non costituiscono notizia di reato.
Che cos’è il modello 45
Il modello 45 viene spesso citato nel dibattito giudiziario, ma il suo funzionamento non è sempre conosciuto dal grande pubblico.
Si tratta del registro nel quale vengono inseriti gli atti che, in una prima fase, non integrano una vera e propria notizia di reato. Ciò non significa, però, che il fascicolo sia privo di rilevanza o che non possano essere svolti approfondimenti.
La decisione del CSM ricorda infatti che anche nei procedimenti iscritti a modello 45 possono essere delegate attività investigative alla polizia giudiziaria, possono essere effettuate valutazioni sul contenuto delle segnalazioni e, in determinate circostanze, possono intervenire controlli giurisdizionali.
In altre parole, il fatto che un procedimento sia iscritto in questo particolare registro non elimina i doveri di correttezza, trasparenza e imparzialità che accompagnano l’esercizio delle funzioni del pubblico ministero.
L’obbligo di astensione non viene meno
Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio questo aspetto.
La Sezione disciplinare afferma che l’iscrizione nel modello 45 non può essere utilizzata per sostenere che il magistrato sia libero di occuparsi personalmente di una vicenda nella quale risulti coinvolto.
I doveri di imparzialità trovano infatti fondamento direttamente nello statuto costituzionale della magistratura e continuano ad applicarsi indipendentemente dalla tipologia del registro utilizzato.
Quando esiste un interesse personale idoneo anche solo a mettere in discussione l’obiettività dell’azione del pubblico ministero, il magistrato è tenuto ad astenersi.
Secondo il CSM, questa regola opera anche nei procedimenti iscritti come atti non costituenti notizia di reato.
La responsabilità disciplinare riconosciuta dal CSM
Sulla base di questi principi, la Sezione disciplinare ha ritenuto sussistente l’illecito disciplinare previsto dal decreto legislativo n. 109 del 2006.
La decisione evidenzia che il Procuratore aggiunto, dopo aver ricevuto la relazione della polizia giudiziaria nella quale il suo nominativo compariva tra i possibili responsabili, avrebbe dovuto interrompere qualsiasi intervento sul fascicolo e demandarne la gestione ad altro ufficio.
La scelta di procedere personalmente fino all’archiviazione è stata invece ritenuta incompatibile con i doveri di imparzialità richiesti dalla funzione requirente.
Perché questa decisione va oltre il singolo caso
La pronuncia assume rilievo non soltanto per il magistrato coinvolto, ma anche perché offre un chiarimento destinato a orientare casi analoghi.
Il messaggio è netto: le garanzie di imparzialità devono essere rispettate fin dall’inizio di ogni procedimento, anche quando non esiste ancora una vera iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Si tratta di un principio che mira a preservare la credibilità dell’azione giudiziaria e a evitare qualsiasi dubbio sulla neutralità delle decisioni assunte.
La fiducia dei cittadini nelle istituzioni passa infatti anche attraverso la percezione che le regole vengano applicate allo stesso modo a tutti, compresi coloro che esercitano funzioni particolarmente delicate.
L’imparzialità come valore costituzionale
Nel sistema italiano il pubblico ministero non rappresenta una parte privata, ma svolge una funzione pubblica disciplinata dalla Costituzione e dalla legge.
Per questo motivo, il suo operato deve essere caratterizzato da indipendenza, autonomia e imparzialità.
L’obbligo di astensione rappresenta uno degli strumenti attraverso cui tali principi vengono concretamente garantiti. Non è una semplice formalità, ma una misura volta a prevenire qualsiasi conflitto di interessi che possa compromettere la correttezza dell’attività investigativa.
Anche quando il magistrato ritenga personalmente infondate le accuse che lo riguardano, non può essere lui stesso a decidere quale sorte debba avere il procedimento.
Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza disciplinare
La sentenza n. 33 del 2026 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza disciplinare.
La decisione chiarisce infatti che il dovere di imparzialità non conosce eccezioni legate alla natura del registro nel quale viene iscritto un procedimento e che il modello 45 non costituisce uno spazio sottratto alle ordinarie regole deontologiche.
Il principio affermato è semplice quanto essenziale: quando esiste un interesse personale del magistrato idoneo a incidere sull’apparenza o sulla sostanza dell’imparzialità, l’unica strada compatibile con l’ordinamento è l’astensione.
È un richiamo che riguarda l’intero sistema della giustizia e che punta a rafforzare uno dei presupposti fondamentali dello Stato di diritto: la fiducia dei cittadini nell’indipendenza e nella correttezza di chi è chiamato ad applicare la legge.