Riconoscimento facciale, il Governo accelera: più poteri alla polizia e scontro sui diritti.
Una telecamera non si limita più a registrare ciò che accade. Grazie all’intelligenza artificiale può analizzare un volto, trasformarlo in un insieme di dati biometrici e confrontarlo con le immagini custodite negli archivi delle autorità. È attorno a questo passaggio, apparentemente tecnico ma carico di conseguenze politiche e giuridiche, che si sta consumando un nuovo scontro tra Governo e opposizioni.
L’esecutivo ha accelerato l’esame dello schema di decreto legislativo chiamato ad adeguare l’ordinamento italiano al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il provvedimento interviene anche sull’impiego dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, prevedendo procedure e possibilità operative che, secondo le minoranze parlamentari, andrebbero oltre i confini tracciati dall’Unione europea.
Il confronto non riguarda soltanto la privacy. In gioco c’è un tema ancora più ampio: fino a che punto uno Stato democratico può sorvegliare preventivamente i cittadini in nome della sicurezza? La risposta dipenderà dalle garanzie inserite nel testo definitivo, dai controlli affidati alla magistratura e dai limiti applicati alla raccolta dei dati.
Dalle normali telecamere ai sistemi capaci di riconoscere i volti
Le reti di videosorveglianza sono ormai diffuse in stazioni, aeroporti, piazze, impianti sportivi, strade e luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Finora queste apparecchiature hanno avuto soprattutto il compito di riprendere e conservare le immagini, utilizzabili successivamente dalle autorità per ricostruire un episodio o identificare i responsabili di un reato.
L’integrazione con l’intelligenza artificiale cambia radicalmente la portata di questo strumento. I nuovi sistemi possono estrarre automaticamente le caratteristiche biometriche di un volto e confrontarle con quelle presenti in una banca dati. Non occorre più che un operatore analizzi manualmente ore di registrazioni: il software è in grado di selezionare le possibili corrispondenze in tempi molto più rapidi.
Questa tecnologia può rivelarsi determinante nella ricerca di un latitante, nell’individuazione di una persona scomparsa o nella ricostruzione degli spostamenti di un sospettato. Allo stesso tempo, però, presenta rischi difficili da ignorare. Il volto non è una password che può essere sostituita dopo una violazione. È un dato permanente, strettamente collegato all’identità individuale e potenzialmente utilizzabile per seguire una persona nei suoi movimenti quotidiani.
Il primo nodo: le autorizzazioni nei casi urgenti
Una delle questioni più controverse riguarda l’impiego dell’identificazione biometrica nelle situazioni di emergenza. Il decreto disciplina scenari nei quali la rapidità dell’intervento viene considerata essenziale, come una minaccia terroristica imminente o la necessità di localizzare una persona scomparsa.
In tali circostanze, le forze dell’ordine potrebbero attivare gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale attraverso una procedura semplificata. L’autorizzazione sarebbe collegata a una comunicazione al pubblico ministero, formulabile anche verbalmente, senza attendere preventivamente il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
Dal punto di vista operativo, la misura punta a evitare che i tempi della procedura giudiziaria compromettano un intervento urgente. Per i critici, tuttavia, proprio la delicatezza dei dati trattati richiederebbe un controllo più rigoroso e realmente indipendente. Il timore è che l’eccezione prevista per le emergenze possa diventare una strada più ampia per utilizzare il riconoscimento facciale senza una verifica preventiva sufficientemente solida.
Il regolamento europeo ammette l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di polizia soltanto in circostanze circoscritte e sottoposte a condizioni severe. Tra queste rientrano la ricerca mirata di determinate vittime, la prevenzione di pericoli concreti e imminenti e l’individuazione di persone sospettate di specifici reati gravi. Il confronto politico italiano si concentra quindi non tanto sull’esistenza delle eccezioni, quanto sull’ampiezza delle procedure e sull’autorità chiamata ad autorizzarle.
Il riconoscimento facciale utilizzato dopo un reato
Un secondo punto riguarda l’analisi delle registrazioni dopo la commissione di un illecito. L’articolo 10 dello schema di decreto disciplina infatti l’installazione e l’impiego di sistemi di videosorveglianza dotati di tecnologia per il riconoscimento facciale a posteriori.
In questo caso non si parla di identificare in diretta le persone che attraversano uno spazio pubblico, ma di esaminare immagini già raccolte per cercare un soggetto collegato a un’indagine. La distinzione è importante, ma non elimina le criticità. Anche un’analisi effettuata in un secondo momento può coinvolgere un numero elevato di cittadini estranei ai fatti.
Le opposizioni contestano soprattutto il sistema delle autorizzazioni delineato dal provvedimento. A loro giudizio, la figura incaricata di consentire l’operazione non offrirebbe quelle caratteristiche di terzietà e indipendenza richieste dalla disciplina europea. Il rischio denunciato è che il controllo venga esercitato da un’autorità troppo vicina alla struttura operativa che intende utilizzare il sistema.
La questione è tutt’altro che formale. La presenza di un controllo indipendente serve a verificare che l’uso della tecnologia sia necessario, proporzionato e limitato a persone, luoghi e periodi coerenti con l’indagine. Senza una delimitazione precisa, la ricerca mirata di un sospettato potrebbe trasformarsi in un’analisi generalizzata dei presenti.
Dati biometrici conservati per sette giorni
La previsione destinata a suscitare le maggiori preoccupazioni riguarda la possibilità di raccogliere preventivamente informazioni biometriche nei luoghi interessati da esigenze di ordine pubblico. Il provvedimento permetterebbe di elaborare i dati delle persone riprese e conservarli per un periodo massimo di sette giorni.
Il campo di applicazione potrebbe comprendere piazze nelle quali si svolgono manifestazioni, cortei, stadi, stazioni o aree coinvolte in eventi considerati sensibili. Ciò significa che il sistema potrebbe acquisire informazioni relative a persone non sospettate, non indagate e prive di qualsiasi collegamento con un reato.
Secondo il dossier predisposto dagli uffici legislativi delle opposizioni, questa impostazione introdurrebbe una forma di archivio preventivo. Non verrebbero memorizzate soltanto immagini, ma dati capaci di collegare un’identità a un luogo, a un orario e, potenzialmente, alla partecipazione a una determinata iniziativa.
Il problema assume un rilievo particolare quando la sorveglianza interessa una manifestazione politica o sindacale. La semplice presenza in una piazza può rivelare opinioni, orientamenti, appartenenze e forme di partecipazione civica. Per questo motivo la raccolta indiscriminata dei volti potrebbe produrre un effetto che va oltre la protezione dei dati personali: alcune persone potrebbero rinunciare a partecipare a un evento per il timore di essere identificate e archiviate.
La sicurezza non dipende soltanto dalla quantità di dati raccolti
La chiave di lettura più ampia riguarda l’idea stessa di sicurezza che sta emergendo nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Più informazioni non significano automaticamente maggiore protezione. Un sistema che acquisisce milioni di dati può generare falsi positivi, segnalare corrispondenze inesatte e trasferire sugli operatori l’onere di verificare risultati prodotti da algoritmi non infallibili.
I programmi di riconoscimento facciale possono inoltre presentare livelli di accuratezza differenti in relazione alla qualità delle immagini, all’illuminazione, alla posizione del soggetto e alle caratteristiche dei dati utilizzati per addestrare il modello. Un’identificazione errata, quando entra in un procedimento investigativo, non rappresenta un semplice inconveniente informatico: può indirizzare controlli e sospetti verso la persona sbagliata.
Per questa ragione, la qualità di una disciplina non si misura soltanto dal numero di strumenti concessi alla polizia. Contano la tracciabilità delle operazioni, la possibilità di contestare un risultato, la verifica umana, la sicurezza degli archivi, i tempi di cancellazione e l’esistenza di responsabilità definite in caso di abuso o errore.
Una normativa equilibrata dovrebbe inoltre distinguere chiaramente la ricerca mirata di una persona da una sorveglianza estesa a chiunque transiti in una determinata area. Nel primo caso esistono un obiettivo e un presupposto specifico. Nel secondo, l’intera popolazione presente viene trattata come un insieme da analizzare in attesa di individuare eventuali corrispondenze.
Il primo via libera al Senato e la protesta delle opposizioni
L’accelerazione impressa da Palazzo Chigi ha portato al primo parere favorevole della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. L’approvazione è arrivata in un clima teso, con esponenti del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle che hanno abbandonato i lavori per contestare tempi e modalità dell’esame.
Il senatore dem Filippo Sensi ha parlato di una forzatura sui diritti e sulle libertà, definendo il riconoscimento facciale esteso un passaggio pericoloso. La sua critica non si è concentrata soltanto sul contenuto, ma anche sull’impossibilità di svolgere un approfondimento adeguato prima del voto.
Il collega Andrea Giorgis, costituzionalista e capogruppo del Pd nella commissione Affari costituzionali, ha contestato invece la scelta dello strumento normativo. A suo giudizio, una materia capace di incidere così profondamente sui diritti fondamentali avrebbe richiesto una legge ordinaria e un confronto parlamentare completo.
Il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice ha denunciato il mancato rinvio dell’esame in attesa delle audizioni già programmate. Secondo il rappresentante pentastellato, procedere senza ascoltare preventivamente esperti e soggetti interessati ridurrebbe il ruolo del Parlamento a un adempimento formale.
Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso forti riserve, richiamando il rischio di una profilazione di massa. La maggioranza, al contrario, considera necessario adeguare rapidamente gli strumenti investigativi alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e alle esigenze di contrasto delle minacce più gravi.
Perché il passaggio parlamentare è decisivo
Lo strumento scelto dal Governo è un decreto legislativo. Ciò significa che le commissioni parlamentari possono esprimere i propri pareri, ma non intervengono sul testo con lo stesso potere riconosciuto alle Camere durante l’approvazione di una legge ordinaria. La versione definitiva sarà adottata dall’esecutivo, che potrà recepire o meno le osservazioni formulate in Parlamento nei limiti stabiliti dalla delega.
È questo uno dei motivi per cui la velocità dell’iter viene giudicata problematica dalle opposizioni. Il provvedimento non si occupa di una semplice procedura amministrativa, ma stabilisce quando lo Stato può raccogliere e analizzare caratteristiche fisiche utilizzabili per identificare un individuo.
Una volta costruita l’infrastruttura tecnologica, inoltre, ampliarne l’impiego può diventare più semplice. I sistemi installati per contrastare una determinata minaccia potrebbero essere successivamente applicati ad altri contesti, attraverso modifiche legislative o interpretazioni estensive. È il fenomeno definito spesso come espansione della finalità: uno strumento nato per un obiettivo circoscritto finisce progressivamente per essere utilizzato anche altrove.
Il vero confine da stabilire prima dell’entrata in vigore
Presentare la discussione come una scelta tra sicurezza e privacy rischia di essere riduttivo. La sicurezza è un diritto collettivo e le forze dell’ordine devono poter utilizzare tecnologie adeguate alla complessità delle minacce contemporanee. Allo stesso tempo, una democrazia non può considerare ogni cittadino un potenziale sospettato soltanto perché attraversa uno spazio sorvegliato.
Il punto decisivo è stabilire se il riconoscimento facciale verrà utilizzato come un bisturi, per interventi selettivi e sottoposti a verifiche, oppure come una rete capace di acquisire preventivamente i dati di una moltitudine di persone. Da questa distinzione dipende la compatibilità del sistema con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
Serviranno regole trasparenti sulle banche dati consultabili, sui soggetti autorizzati, sulla cancellazione delle informazioni e sui controlli successivi. Sarà altrettanto importante garantire che una decisione capace di incidere sulla libertà di una persona non venga affidata esclusivamente al risultato prodotto da un algoritmo.
La tecnologia, infatti, non decide da sola quale società costruire. Sono le norme, le istituzioni e le garanzie democratiche a determinare se uno strumento diventerà un supporto mirato alla sicurezza oppure l’infrastruttura di una sorveglianza permanente. Lo scontro aperto in Parlamento riguarda esattamente questo confine e non può essere liquidato come una disputa tra favorevoli e contrari all’innovazione.