Telemarketing energia, lo “squillo fantasma” aggira il divieto? Il nuovo allarme sulle chiamate che spingono gli utenti a richiamare.
Dal 19 giugno 2026 il legislatore ha provato a mettere un freno a uno dei fenomeni più odiati dai consumatori: le telefonate commerciali non richieste per proporre contratti di luce e gas. La nuova disciplina sembrava destinata a cambiare radicalmente il rapporto tra call center e utenti, introducendo un principio semplice: nessuna proposta commerciale può partire senza un consenso preventivo o una richiesta esplicita del cliente. Eppure, a poche settimane dall’entrata in vigore della norma, emergono già i primi tentativi di aggirarne lo spirito.
A lanciare l’allarme è Federconsumatori, che ha raccolto numerose segnalazioni relative a una pratica tanto semplice quanto insidiosa. Non si tratta più della classica telefonata aggressiva con un operatore che cerca di convincere il consumatore a cambiare fornitore. Il meccanismo, questa volta, sarebbe più sottile: uno squillo brevissimo, spesso proveniente da un numero italiano apparentemente “normale”, che induce la persona a richiamare. Ed è proprio da quella telefonata di ritorno che inizierebbe la vera attività commerciale.
Le nuove regole hanno cambiato il telemarketing energetico
La stretta introdotta dalla Legge 49/2026, che ha convertito il decreto Bollette modificando il Codice del Consumo, ha rappresentato una svolta importante per il settore dell’energia. Dal 19 giugno, infatti, gli operatori non possono più contattare liberamente i cittadini per proporre offerte di luce e gas.
La logica della riforma è quella dell’opt-in: il contatto commerciale è consentito soltanto se nasce da una precisa iniziativa del consumatore oppure da un consenso specifico già espresso. In tutti gli altri casi, la telefonata commerciale non è ammessa e un eventuale contratto concluso violando queste condizioni può essere dichiarato nullo.
Si tratta di un cambio di paradigma significativo rispetto al passato, quando molti utenti ricevevano quotidianamente chiamate da operatori che proponevano cambi di gestore, spesso senza che fosse chiaro come fosse stato acquisito il numero telefonico.
Il mercato libero ha moltiplicato le occasioni di contatto
L’intervento normativo arriva in un momento particolare per il mercato energetico italiano. L’uscita progressiva dal regime tutelato ha infatti aumentato il numero di offerte disponibili e reso molto più frequente il cambio di fornitore.
Secondo i dati riportati nella Relazione annuale ARERA, nel corso del 2024 quasi un cliente domestico su quattro ha cambiato fornitore di energia elettrica, una percentuale in crescita rispetto all’anno precedente. In un mercato che coinvolge oltre trenta milioni di punti di prelievo, la concorrenza commerciale è diventata sempre più intensa.
Proprio questa competizione rende il telefono uno degli strumenti più delicati: durante una conversazione è difficile verificare l’identità dell’interlocutore, comprendere se chi chiama rappresenti realmente il proprio gestore oppure un’agenzia esterna e valutare con calma le condizioni economiche proposte.
Lo stratagemma dello squillo e della richiamata
Secondo quanto denunciato da Federconsumatori, alcuni operatori avrebbero modificato il proprio approccio.
Il consumatore riceve una chiamata molto breve, spesso interrotta dopo uno o due squilli. Il numero visualizzato è italiano e può avere un prefisso geografico familiare, circostanza che induce molti utenti a pensare di aver perso una comunicazione importante.
Quando la persona richiama, trova una risposta automatica oppure un messaggio che annuncia un successivo ricontatto. È in quella fase che arriva la proposta commerciale relativa a offerte di energia elettrica o gas.
L’apparenza è quella di un contatto avviato spontaneamente dal consumatore. Nella sostanza, però, la telefonata nasce da un’iniziativa costruita artificialmente dal soggetto che intende vendere il contratto. È proprio questo l’aspetto che, secondo l’associazione dei consumatori, potrebbe configurare un aggiramento della nuova disciplina.
Richiamare un numero equivale davvero a dare il consenso?
Dal punto di vista giuridico la questione appare tutt’altro che banale.
La normativa non si limita infatti a richiedere che il consumatore entri in contatto con l’azienda. Chiede piuttosto che il contatto commerciale derivi da una scelta libera, consapevole e riferibile a un interesse reale verso quel determinato operatore.
È evidente la differenza tra chi visita il sito di un venditore, compila un modulo chiedendo informazioni e successivamente riceve una telefonata, e chi richiama semplicemente un numero sconosciuto per capire chi abbia cercato di contattarlo.
Nel secondo caso difficilmente si può sostenere che l’utente abbia manifestato la volontà di ricevere un’offerta commerciale. Ancora meno si può affermare che abbia espresso il consenso necessario previsto dal Codice del Consumo.
Inoltre, la legge attribuisce l’onere della prova proprio al professionista, che deve essere in grado di dimostrare la piena legittimità del contatto.
Il valore della prova diventa centrale
Per questo motivo assume particolare importanza la documentazione che i venditori dovrebbero conservare.
Un sistema conforme dovrebbe permettere di ricostruire quando e come il consumatore abbia richiesto il ricontatto, quale informativa privacy abbia visualizzato, quali finalità abbia autorizzato e quale numero telefonico sia stato associato al consenso.
Questa cosiddetta tracciabilità del consenso rappresenta oggi uno degli elementi più rilevanti per distinguere un’attività commerciale lecita da una potenzialmente contestabile. In assenza di questa documentazione diventa molto più difficile dimostrare che il contatto telefonico sia avvenuto nel pieno rispetto della normativa.
Il ruolo delle Autorità e la sfida dei controlli
Federconsumatori ha annunciato l’intenzione di segnalare la pratica alle autorità competenti chiedendo verifiche approfondite.
Le competenze si distribuiscono su più livelli. ARERA vigila sul corretto funzionamento del mercato energetico e sulla tutela degli utenti del settore. L’AGCM interviene invece quando emergono pratiche commerciali scorrette o comportamenti capaci di alterare la libertà di scelta dei consumatori.
Qualora entrassero in gioco trattamenti illeciti dei dati personali, potrebbe essere coinvolto anche il Garante per la protezione dei dati personali, mentre AGCOM mantiene competenze specifiche sull’utilizzo delle numerazioni telefoniche e sul contrasto a fenomeni come spoofing e impiego improprio delle linee telefoniche.
La vera sfida resta l’identificazione dell’utente
L’episodio evidenzia un problema più ampio. Le nuove regole hanno certamente rafforzato la tutela dei consumatori, ma il mercato continua a cercare spazi per aggirare i divieti.
Proprio per questo cresce il dibattito sulla possibilità di introdurre strumenti di identificazione digitale ancora più robusti nelle procedure di sottoscrizione dei contratti a distanza.
L’impiego di sistemi come SPID o Carta d’Identità Elettronica, già utilizzati per numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, viene indicato da diversi osservatori come una possibile soluzione per certificare l’identità del cliente e ridurre drasticamente il rischio di attivazioni indesiderate.
Nel frattempo, il consiglio per gli utenti resta quello di mantenere alta l’attenzione: evitare di richiamare numeri sconosciuti quando non strettamente necessario, verificare sempre l’identità dell’interlocutore e consultare periodicamente il Portale Consumi di ARERA per controllare eventuali variazioni delle proprie forniture. In un mercato sempre più digitalizzato, la tecnologia può offrire nuove opportunità, ma anche nuovi strumenti per aggirare le regole. Per questo motivo, oltre alle norme, saranno determinanti controlli efficaci e una costante vigilanza da parte delle autorità.