La Consulta apre alle coppie gay anche sulla pensione di reversibilità

La Consulta apre alle coppie gay anche sulla pensione di reversibilità

Ci sono vicende in cui il diritto sembra inseguire la realtà invece di precederla. La sentenza n. 91 depositata il 28 maggio 2026 dalla Corte costituzionale appartiene proprio a questa categoria. Con una decisione destinata ad avere un impatto significativo sul piano previdenziale e dei diritti civili, la Consulta ha dichiarato illegittima una parte della normativa che regolava la pensione di reversibilità, riconoscendo il diritto al trattamento anche al partner superstite di alcune coppie omosessuali sposate all’estero prima dell’introduzione delle unioni civili in Italia.

Non si tratta di una pronuncia che equipara integralmente matrimonio e unioni tra persone dello stesso sesso. La Corte, anzi, ribadisce un principio già espresso in passato: la Costituzione non impone una totale assimilazione tra i due istituti. Tuttavia, i giudici costituzionali hanno ritenuto irragionevole che una specifica categoria di cittadini restasse esclusa da una tutela previdenziale che oggi l’ordinamento riconosce.

Il caso che ha portato alla decisione

La questione era arrivata davanti alla Corte costituzionale dopo essere stata sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Al centro della vicenda vi era la richiesta di un uomo che aveva perso il proprio compagno, con il quale aveva contratto matrimonio all’estero.

Il problema nasceva dal fatto che il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, la cosiddetta legge Cirinnà, che ha introdotto nell’ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

A causa di questa circostanza temporale, l’INPS aveva negato la pensione di reversibilità, sostenendo che al momento della morte del partner non esisteva ancora nel sistema giuridico italiano uno strumento che consentisse di riconoscere effetti a quel matrimonio celebrato fuori dai confini nazionali.

Da qui il contenzioso, culminato nel rinvio alla Consulta.

Il nodo della normativa

La disposizione contestata era l’articolo 13 del Regio Decreto-Legge n. 636 del 1939, una norma storica che disciplina il diritto alla pensione ai superstiti.

Secondo la formulazione originaria, il beneficio era riconosciuto al coniuge superstite. Con il passare degli anni il sistema è stato aggiornato e adattato all’evoluzione del diritto di famiglia, ma la questione rimaneva aperta per quei matrimoni omosessuali celebrati all’estero in un periodo in cui l’Italia non prevedeva ancora alcun riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso.

La Corte costituzionale ha osservato che il legislatore, attraverso la legge sulle unioni civili e le successive modifiche al diritto internazionale privato, ha ormai scelto di attribuire ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile prevista dalla normativa italiana.

Da questo punto di vista, mantenere esclusi coloro che avevano formalizzato il proprio rapporto prima del 2016 soltanto perché il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina è apparso ai giudici un trattamento non più giustificabile.

Una decisione che guarda alla ragionevolezza

Il cuore della sentenza è rappresentato proprio dal principio di ragionevolezza.

La Consulta ha ricordato che esistono differenze giuridiche tra matrimonio e unione civile e che tali differenze non possono essere cancellate attraverso una pronuncia giudiziaria. Tuttavia, ha anche sottolineato che vi sono situazioni specifiche nelle quali trattamenti troppo diversi finiscono per produrre effetti discriminatori.

Nel caso esaminato, la coppia aveva compiuto un passo formale e giuridicamente rilevante sposandosi all’estero. Non si trattava quindi di una semplice convivenza di fatto, ma di un vincolo ufficialmente riconosciuto nel Paese in cui era stato celebrato.

L’ostacolo era rappresentato esclusivamente dall’assenza, all’epoca, di una normativa italiana capace di attribuire effetti a quel matrimonio.

Secondo i giudici costituzionali, una volta che il legislatore ha scelto di riconoscere tali rapporti attraverso l’istituto dell’unione civile, non è più ragionevole negare la pensione di reversibilità a chi si è trovato escluso soltanto per una coincidenza temporale.

Il significato della pensione di reversibilità

Nella motivazione della sentenza emerge anche una riflessione sul significato stesso della pensione ai superstiti.

La Corte richiama una consolidata giurisprudenza secondo cui la reversibilità non rappresenta soltanto una prestazione economica. Essa costituisce una forma di prosecuzione della solidarietà familiare oltre la morte del lavoratore.

In altre parole, il sistema previdenziale riconosce che il patrimonio costruito durante una relazione stabile non è il risultato dell’impegno di una sola persona, ma dell’apporto complessivo fornito dalla vita familiare.

Proprio questa funzione ha portato i giudici a ritenere ingiustificata l’esclusione di chi aveva condiviso un progetto di vita formalizzato da un matrimonio celebrato all’estero e riconosciuto oggi dall’ordinamento italiano.

Cosa cambia dopo la sentenza

La decisione non introduce un diritto generalizzato alla pensione di reversibilità per tutte le coppie omosessuali esistite prima del 2016.

La Corte ha infatti delimitato con precisione l’ambito della pronuncia. Il beneficio riguarda i casi in cui sia esistito un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso e il decesso del partner sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili.

Si tratta dunque di una fattispecie molto specifica, legata a situazioni storicamente determinate e non estensibile automaticamente a ogni forma di convivenza.

Tuttavia il valore simbolico della decisione supera i confini della singola vicenda. La sentenza rappresenta infatti un ulteriore tassello nel processo di adeguamento dell’ordinamento italiano ai cambiamenti intervenuti nella società negli ultimi decenni.

Il messaggio della Consulta

La pronuncia della Corte costituzionale non riscrive la disciplina delle unioni civili né modifica la struttura del sistema previdenziale. Il suo messaggio appare però chiaro: quando il legislatore riconosce una determinata realtà sociale e attribuisce ad essa specifiche tutele, occorre evitare che alcuni soggetti restino esclusi senza una ragione valida.

La Consulta ha individuato proprio in questa esclusione il punto critico della normativa. Non una questione ideologica, né una ridefinizione dell’istituto matrimoniale, ma una valutazione di coerenza e uguaglianza nell’accesso a una tutela previdenziale che l’ordinamento considera oggi legittima.

In questo senso la sentenza n. 91 segna un passaggio importante nella giurisprudenza costituzionale italiana: non perché crea nuovi diritti dal nulla, ma perché elimina una disparità che, alla luce dell’evoluzione legislativa degli ultimi anni, non appariva più compatibile con il principio di uguaglianza.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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