Ci sono reati che macchiano per sempre la reputazione di una persona. E poi c’è la diffamazione, che quando riguarda certi giornalisti sembra trasformarsi miracolosamente in un incidente sul lavoro. Una specie di infortunio professionale, come il mal di schiena dei facchini. Con la differenza che a farsi male, di solito, è qualcun altro.
C’è una strana creatura che abita le redazioni dei giornali. Possiede una morale inflessibile, una memoria prodigiosa e una particolare predilezione per i precedenti penali altrui. La chiameremo il Giornalista Giustiziere.
Il Giornalista Giustiziere non dimentica nulla. Se un commerciante ha ricevuto una condanna per un reato commesso vent’anni prima, lui lo ricorderà. Se un amministratore è inciampato in una vicenda giudiziaria, lui conserverà il ritaglio. Se un cittadino ha patteggiato una pena, quel patteggiamento diventerà un secondo cognome. Mario Rossi, infatti, cessa di essere Mario Rossi. Diventa «Mario Rossi, già condannato». Un titolo nobiliare al contrario, che si trasmette non agli eredi ma a ogni successivo articolo. Il Giornalista Giustiziere conosce bene il valore pedagogico della gogna. La chiama diritto di cronaca, che è un’espressione molto più elegante e permette di cenare senza rimorsi.
Poi, un giorno, capita l’imprevisto. Un tribunale condanna per diffamazione proprio lui. Ed ecco il miracolo. Il reato evapora. Al suo posto compare una questione filosofica. «È sotto attacco la libertà di stampa!»
La condanna è sempre lì, naturalmente. Scritta su carta, pronunciata in nome del popolo italiano, accompagnata da articoli del Codice penale e dalla solita noiosa pretesa che le leggi valgano per tutti. Ma qualcosa è cambiato. Quando il condannato è un altro, la sentenza è una sentenza. Quando il condannato è un giornalista, la sentenza diventa un dibattito. E non un dibattito qualunque: un dibattito sui massimi sistemi, sulla democrazia, sulla Costituzione, sulla libertà, possibilmente con un convegno e un buffet.
La diffamazione, questo reato intermittente
Il Codice penale italiano contiene una curiosità che meriterebbe un’indagine antropologica. All’articolo 595 è previsto il reato di diffamazione. Non è collocato tra le raccomandazioni per la buona educazione. Non è un suggerimento del tipo “sarebbe carino evitare”. Non è una nota del Ministero delle Buone Maniere. È un reato. Un reato vero, con tanto di pene stabilite dalla legge.
Ma sembra soffrire di una particolare sensibilità alle categorie professionali. Se lo commette il vicino di casa, è un diffamatore. Se lo commette un avversario politico, è un irresponsabile. Se lo commette un cittadino su Facebook, è la prova definitiva che i social hanno distrutto la civiltà occidentale. Se lo commette un giornalista, bisogna distinguere. Distinguere è una cosa nobile. Il diritto vive di distinzioni. Anche la medicina distingue tra una dermatite e un attacco cardiaco. Il problema nasce quando la distinzione diventa un numero da prestigiatore.
Il giudice dice: “Diffamazione”. Il giornalista risponde: “Libertà di informazione”. Il pubblico applaude. La persona diffamata, intanto, può accomodarsi all’uscita, dove troverà un opuscolo sulla democrazia e, se è fortunata, un bicchiere d’acqua.
Il pregiudicato con la tessera stampa
Immaginiamo due cittadini. Il primo è un idraulico condannato definitivamente per un reato. Il secondo è un giornalista condannato definitivamente per diffamazione. L’idraulico, nelle cronache, rischia di diventare “l’idraulico pregiudicato”. La sua condanna può riapparire ogni volta che cambia una guarnizione, attraversa la strada o acquista un cacciavite.
Il giornalista, invece, può continuare a presentarsi come un difensore della verità. La differenza è affascinante. Entrambi hanno ricevuto una condanna. Entrambi hanno violato una norma penale. Eppure, nel racconto pubblico, uno porta un marchio e l’altro può indossare una medaglia.
Naturalmente non tutti i giornalisti si comportano così. Ce ne sono di rigorosi, onesti e perfettamente consapevoli dei limiti del proprio mestiere. Ma il doppio standard, quando si manifesta, è uno spettacolo notevole. È come assistere a un vigile urbano che multa gli automobilisti per divieto di sosta mentre parcheggia la propria automobile nel salotto di un pensionato. E alla protesta del pensionato risponde: «Lei non capisce. Questa non è una violazione. È libertà di circolazione».
L’Ordine dei giornalisti e il mistero della porta chiusa
A questo punto entra in scena l’Ordine dei giornalisti. Un’istituzione che, almeno nelle intenzioni del legislatore, non dovrebbe limitarsi a tenere un registro delle persone autorizzate a chiamarsi giornalisti. Esistono regole deontologiche. Esistono procedimenti disciplinari. Esistono sanzioni, che possono arrivare fino alla sospensione e alla radiazione. Tutto molto serio. Sulla carta.
Il problema, però, è capire che cosa accada concretamente quando un giornalista viene condannato definitivamente per diffamazione. E, soprattutto, quando accade più volte. Quante condanne determinano l’avvio di un procedimento disciplinare? Quante producono una sanzione? Quante sospensioni vengono disposte? Quanti casi di recidiva ricevono una valutazione particolarmente severa? Sono domande semplici. Non richiedono la soluzione della congettura di Riemann né il ritrovamento del Santo Graal. Richiedono dati, provvedimenti e trasparenza.
Senza questi elementi sarebbe scorretto sostenere che gli Ordini non puniscano mai nessuno. Ma sarebbe altrettanto sbagliato considerare sufficiente l’esistenza teorica delle sanzioni. Un estintore appeso al muro non dimostra che qualcuno lo utilizzi quando scoppia un incendio. E se un’istituzione esiste anche per garantire la correttezza professionale, è del tutto legittimo domandarsi come eserciti quel compito.
Qui bisogna chiarire una faccenda essenziale. La libertà di stampa è uno dei pilastri di una società democratica. Senza giornalisti liberi, il potere avrebbe meno controlli, gli abusi sarebbero più difficili da denunciare e i cittadini conoscerebbero soltanto ciò che qualcuno ha interesse a raccontare. Questa libertà va difesa. Con decisione. Anche quando un’inchiesta disturba, quando una notizia imbarazza o quando un articolo mette in difficoltà persone potenti.
Ma la libertà di stampa non coincide con il diritto di diffamare. Raccontare un fatto vero, di interesse pubblico e nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca è informazione. Attribuire illecitamente a qualcuno fatti lesivi della reputazione è un’altra cosa. E quando un tribunale accerta definitivamente una diffamazione, non ha necessariamente abolito la libertà di stampa. Ha applicato una norma.
Ciò non significa che ogni condanna sia giusta o che il carcere sia una risposta proporzionata alla diffamazione giornalistica. Il tema delle pene detentive e del loro possibile effetto intimidatorio sull’informazione è serio, anche alla luce dei principi europei. Ma discutere della proporzionalità delle pene non equivale a cancellare il reato. Si può essere contrari al carcere per diffamazione e contemporaneamente pretendere responsabilità, risarcimenti e disciplina professionale. Non è una contraddizione. È semplicemente il genere di ragionamento che diventa possibile quando si smette di usare la Costituzione come un ombrello da aprire soltanto quando piove sulla propria testa.
La memoria selettiva
C’è poi un fenomeno ancora più raffinato. La memoria giornalistica funziona, talvolta, come un archivio dotato di due ingressi. Da uno entrano le condanne altrui. Sono catalogate, fotografate, digitalizzate, ricordate e conservate per le future generazioni.
Dall’altro entrano le condanne dei colleghi. Qui il sistema informatico manifesta improvvisi problemi tecnici. “File non trovato.” “Errore di connessione.” “La condanna richiesta non è compatibile con la libertà di informazione.”
Naturalmente ogni vicenda presenta caratteristiche diverse e le responsabilità non si misurano soltanto contando le sentenze. Ma non si può utilizzare una condanna come prova definitiva dell’indegnità morale di un cittadino e poi sostenere che una condanna per diffamazione sia, per definizione, un dettaglio irrilevante quando riguarda chi scrive gli articoli. Un criterio etico che cambia a seconda della professione del condannato non è un criterio. È un servizio personalizzato.
La reputazione degli altri non è materiale di consumo
La diffamazione ha una peculiarità. La vittima può non subire una ferita fisica, ma può vedere danneggiata la propria reputazione, il proprio lavoro, i rapporti sociali e talvolta un’intera esistenza. Una notizia falsa, o illecitamente lesiva, può raggiungere migliaia di persone in pochi minuti.
Una rettifica può arrivare settimane dopo. La prima notizia entra dalla porta principale con la banda musicale. La rettifica passa dall’ingresso di servizio, chiede permesso al portiere e viene sistemata tra le previsioni del tempo e un annuncio di mobili usati. Nel frattempo la reputazione della persona coinvolta può aver subito conseguenze difficilmente reversibili.
Per questo la responsabilità di chi informa dovrebbe essere particolarmente elevata. Non perché i giornalisti siano cittadini peggiori. Ma perché dispongono di strumenti capaci di produrre danni molto più ampi di quelli provocati da una normale conversazione privata. Un microfono non rende automaticamente più vere le parole. Un tesserino professionale non trasforma un’affermazione falsa in un fatto. E un titolo a nove colonne non è un’assoluzione preventiva.
La domanda che nessuno dovrebbe trovare offensiva
Non occorre chiedere che ogni giornalista condannato per diffamazione venga radiato. Occorre invece chiedere qualcosa di più semplice, e forse per questo più scomodo. Che le condanne vengano valutate. Che le violazioni deontologiche siano accertate. Che la reiterazione di comportamenti scorretti abbia il peso che merita. Che gli Ordini rendano comprensibile ai cittadini come esercitano la propria funzione disciplinare, nel rispetto delle garanzie e della riservatezza previste dalla legge.
E soprattutto che il criterio con cui si giudicano i comportamenti altrui non venga improvvisamente sospeso quando il protagonista appartiene alla categoria di chi giudica pubblicamente tutti gli altri.
Perché la questione, alla fine, non riguarda soltanto i giornalisti. Riguarda il rapporto tra potere e responsabilità. Il giornalismo ha un potere enorme: può porre domande, denunciare abusi, influenzare il dibattito pubblico e incidere sulla reputazione delle persone. Ed è giusto che quel potere esista. Ma ogni potere, in democrazia, deve accettare di essere sottoposto a controllo. Anche quello che ogni mattina pretende, giustamente, di controllare tutti gli altri.
E allora la conclusione è semplice. La diffamazione è un reato anche quando a commetterla è un giornalista. Una condanna definitiva rimane una condanna definitiva anche quando il condannato possiede un tesserino stampa. La libertà di informazione non si difende rendendo irresponsabile chi informa. Si difende pretendendo che chi informa sia credibile.
Perché una stampa libera è indispensabile alla democrazia. Ma una stampa che pretende di stabilire quali reati siano moralmente rilevanti a seconda di chi li commette non esercita soltanto il diritto di cronaca. Sta chiedendo un privilegio. E i privilegi, com’è noto, sono sempre molto più facili da difendere quando sono i propri.