Prende le mosse dallo scandalo dei panettoni, col logo della famosa influencer, la legge sulla beneficenza commerciale approvato in via definitiva dal Senato le scorse settimane.
La norma origina dallo scandalo pubblico suscitato dal caso Ferragni-Balocco, dove il pandoro era venduto con la promessa di una donazione, poi sanzionata dall’Antitrust come pratica commerciale scorretta. Da qui origina una richiesta di serietà e chiarezza del consumatore e una risposta del legislatore che risponde proprio al l’esigenza di dettare regole organiche sugli obblighi informativi per chi promuove o vende prodotti collegandoli a finalità benefiche.
Il disegno legge sulla trasparenza delle vendite con finalità filantropiche, il cosiddetto ddl Ferragni, impone a produttori ed ora anche influencer obblighi su etichettatura, confezioni, quote devolute ai beneficiari dell’iniziativa e comunicazione preventiva all’AGCoM.
Le principali novità
Vediamo insieme le principali novità della legge sulla beneficenza commerciale approvato in via definitiva dal Senato il 16 giugno 2026 trasformando il ddl beneficenza commerciale in diventa legge dello Stato:
1) Vanno indicati il prezzo del bene venduto totale e va aggiunta con chiarezza la quota o importo devoluto per ogni prodotto;
2) Vanno indicati con trasparenza destinatario e finalità dell’iniziativa benefica;
3) Influencer e testimonial sono soggetti tenuti a rispettare i medesimi obblighi qui citati;
4) Le regole non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura operate da Entri del Terzo settore non commerciali
5) Va presentata la comunicazione preventiva all’AGCoM deve precedere di almeno 15 giorni l’avvio della vendita;
6) Le violazioni della norma comportano sanzioni severe che possono oscillare tra 5.000 a 50.000 euro,
7) Il 50% delle sanzioni raccolte verrà destinato a iniziative solidaristiche.
Gli obblighi informativi valgono anche per la pubblicità diffusa tramite influencer e creator. Chi promuove un prodotto presentandolo come legato a un’iniziativa benefica deve fornire ai follower le stesse informazioni richieste nelle forme tradizionali di comunicazione commerciale: destinatario, finalità e quota devoluta. È una delle prime norme italiane a citare espressamente l’influencer marketing nell’ambito della tutela del consumatore.
Esclusi Enti senza fini di lucro
Sempre sul fronte Enti Terzo settore, senza fini di lucro, per la raccolta fondi di autofinanziamento valgono le disposizioni del Codice del Terzo settore, mentre per gli enti delle confessioni religiose con intesa con lo Stato continuano ad applicarsi le norme sulle collette. Come accade sempre nel nostro ordinamento, la legge se non specificato, non ha effetto retroattivo: le iniziative già in corso alla sua entrata in vigore non rientrano nei nuovi obblighi come specificato all’articolo 5.
Aziende, professionisti e influencer come già detto, dovranno indicare con dovizia di particolari, sulla confezione di ogni prodotto venduto con finalità benefiche, il prezzo, il soggetto destinatario dei proventi, le finalità della raccolta e la quota percentuale o l’importo devoluto per unità venduta. In aggiunta la norma specifica come le informazioni necessarie potranno anche comparire su di una targhetta cartacea o adesiva e devono figurare nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità del prodotto, secondo quanto previsto dall’articolo 2.
Rischio pubblicità negativa per gli inadempienti
L’Autorità pubblica per le Comunicazioni provvederà a rendere visibili e pubblici i provvedimenti sanzionatori sul proprio sito, sui canali social e sui quotidiani, a spese del soggetto sanzionato. Sarà quindi un brutto colpo per l’immagine degli inadempienti che potrebbero vedere messa a rischio molta della propria popolarità. Il 50% delle somme incassate è destinato a iniziative solidaristiche, individuate con un decreto ministeriale.
La misura della sanzione varia in base alla gravità della violazione:
- nei casi più gravi l’importo aumenta fino a due terzi;
- nei casi più lievi diminuisce fino a due terzi;
- in caso di violazioni reiterate l’AGCM può disporre la sospensione dell’attività da uno a dodici mesi.