Il Protocollo di Oviedo riporta al centro del dibattito europeo una domanda che riguarda chiunque: chi può decidere una cura quando la persona interessata la rifiuta? Il progetto sui ricoveri e sui trattamenti psichiatrici involontari divide istituzioni e associazioni.
Dietro il confronto giuridico si affrontano due idee di protezione: fissare garanzie per limitare la coercizione oppure cambiare l’assistenza affinché il ricorso alla forza venga progressivamente superato. Per l’Italia, che ha costruito una parte della propria identità sanitaria sulla riforma Basaglia, la questione merita risposte precise.
La discussione ha un risvolto molto concreto. Una persona attraversa una crisi, i familiari chiedono aiuto, i sanitari devono intervenire. In quel momento si incontrano urgenza clinica, responsabilità professionale e libertà individuale. Stabilire chi abbia l’ultima parola significa distribuire un potere enorme. Per questo le procedure contano, ma conta altrettanto capire quali possibilità di assistenza esistano prima che la situazione precipiti.
Che cos’è il Protocollo di Oviedo e perché riguarda il consenso
L’espressione usata nel dibattito indica il progetto di protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo, il trattato del 1997 dedicato ai diritti umani nella biomedicina. Il testo in discussione riguarda specificamente il collocamento e il trattamento involontari nell’assistenza alla salute mentale. Confondere la Convenzione originaria con questo strumento aggiuntivo impedisce di capire quale sia l’oggetto della controversia.
Anche la sede istituzionale va chiarita: si tratta del Consiglio d’Europa, organizzazione distinta dall’Unione europea. L’Assemblea parlamentare e il Comitato dei Ministri svolgono funzioni diverse. La prima esprime la dimensione parlamentare dell’organizzazione; il secondo riunisce i rappresentanti dei governi. Un parere dell’Assemblea ha un peso politico, ma non coincide con una decisione definitiva dei governi.
Nel merito, il confronto ruota attorno a un problema difficile da liquidare con uno slogan. Prevedere condizioni rigorose per un intervento senza consenso può servire a contrastare gli abusi. Al tempo stesso, inserire quella possibilità in uno strumento internazionale può conferirle una legittimazione destinata a durare. Una garanzia contro l’arbitrio può diventare anche la cornice entro cui la coercizione continua a operare. È questa tensione a rendere il progetto così controverso.
Il dissenso europeo sulle cure psichiatriche senza consenso
Il 28 gennaio 2026 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato il parere 310, esprimendo una posizione negativa sul progetto. Il confronto investe soprattutto la compatibilità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il rischio di ostacolare il superamento delle pratiche coercitive.
La contestazione prosegue fuori dalle sedi parlamentari. In una dichiarazione congiunta datata 6 luglio 2026, 13 organizzazioni per i diritti delle persone con disabilità e i diritti umani hanno ribadito la richiesta di abbandonare il testo. Tra queste figurano European Disability Forum, Mental Health Europe e Autism-Europe. Secondo i firmatari, regolamentare ricoveri e terapie involontari su basi legate alla disabilità rischia di perpetuare le pratiche che occorrerebbe eliminare.
Le associazioni richiamano inoltre la raccomandazione sul rispetto dell’autonomia nell’assistenza alla salute mentale, adottata dal Consiglio d’Europa nel giugno 2026. Ne apprezzano l’attenzione al consenso e alle preferenze individuali, ma respingono l’idea che quel passo possa giustificare anche il protocollo. La loro posizione è esplicita: gli sforzi istituzionali dovrebbero concentrarsi sull’attuazione di un’assistenza rispettosa dell’autonomia.
Queste obiezioni non dimostrano automaticamente che qualsiasi garanzia procedurale sia inutile. Impongono però una domanda ai sostenitori del progetto: quali risultati aggiuntivi produrrebbe un trattato sulla coercizione rispetto a investimenti e regole orientati a evitarla? La risposta dovrebbe indicare benefici verificabili per le persone coinvolte, oltre alle intenzioni dichiarate.
Protocollo di Oviedo e TSO: che cosa prevede l’Italia
Il dibattito sul Protocollo di Oviedo non equivale, da solo, a una modifica delle condizioni del trattamento sanitario obbligatorio in Italia. Le regole nazionali restano il riferimento per comprendere quando un ricovero psichiatrico possa avvenire senza l’accettazione dell’interessato.
Gli articoli 33, 34 e 35 della legge 833 del 1978 richiedono, per il TSO ospedaliero, tre presupposti concomitanti: alterazioni psichiche che rendano urgenti gli interventi terapeutici, rifiuto delle cure e assenza di condizioni per adottare tempestive misure extraospedaliere adeguate. Una diagnosi, da sola, non basta. La procedura coinvolge medici, sindaco e giudice tutelare.
A questo quadro si aggiunge la sentenza 76 del 2025 della Corte costituzionale. La Consulta ha rafforzato le garanzie della persona, prevedendo la comunicazione del provvedimento sindacale, l’audizione prima della convalida e la notificazione del decreto del giudice.
Il significato è sostanziale: chi subisce una limitazione così incisiva deve poter conoscere la decisione ed essere ascoltato. Il controllo giudiziario acquista valore attraverso il confronto con la persona, che conserva i propri diritti anche durante una crisi.
La domanda trascurata: quali alternative erano disponibili?
La vicenda italiana offre una chiave per leggere il conflitto europeo. Ci si può concentrare sull’ultima fase, quella in cui un’autorità autorizza l’intervento, oppure esaminare tutto ciò che l’ha preceduta. Quanto sostegno ha ricevuto la persona prima dell’emergenza? Quali servizi poteva raggiungere? Qualcuno aveva raccolto le sue preferenze sulle modalità di assistenza?
Queste domande permettono di distinguere due situazioni che sulla carta possono sembrare identiche. In un caso, un’équipe ha esplorato alternative accessibili e adeguate. Nell’altro, quelle alternative esistono soltanto nei documenti o risultano indisponibili nel momento del bisogno. Valutare il ricorso alla coercizione senza considerare questa differenza rischia di attribuire alla condizione del paziente anche le insufficienze dell’organizzazione sanitaria.
È il problema politico che emerge dal confronto: la scarsità dei servizi può restringere le scelte prima ancora di qualsiasi decisione formale. Se l’unica risposta concretamente disponibile arriva attraverso l’emergenza, la libertà di scegliere perde consistenza. Un sistema può rispettare una sequenza di adempimenti e, nello stesso tempo, offrire troppo poco sul piano dell’assistenza quotidiana.
Per valutare una riforma servirebbero quindi indicatori capaci di raccontare anche questo percorso: disponibilità dell’aiuto territoriale, accessibilità degli interventi nelle crisi, continuità dopo le dimissioni e partecipazione dell’interessato alle decisioni. Il numero dei provvedimenti, considerato isolatamente, non spiega come e perché si sia arrivati a disporli.
La prospettiva globale: cambiare le leggi insieme ai servizi
La discussione supera i confini europei. Nel 2023 l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Alto Commissariato ONU per i diritti umani hanno pubblicato una guida congiunta sulla legislazione in materia di salute mentale. Il documento promuove un’assistenza fondata sui diritti, il consenso libero e informato e misure per eliminare la coercizione.
Questa impostazione collega le riforme legislative allo sviluppo dei servizi nella comunità e al sostegno nelle decisioni. Aiutare una persona a esprimere la propria volontà diventa parte dell’assistenza. Il consenso richiede informazioni comprensibili, possibilità di confronto e attenzione alle preferenze individuali.
Applicare questa prospettiva solleva questioni impegnative. Le crisi esistono, possono essere gravi e richiedono risposte tempestive. Anche i familiari hanno bisogno di aiuto, così come i professionisti necessitano di risorse e indicazioni operative chiare. Affermare un principio senza organizzare gli strumenti per rispettarlo lascia tutti esposti: la persona in difficoltà, chi le sta accanto e chi deve intervenire.
Da qui una conseguenza per il dibattito sul Protocollo di Oviedo: qualsiasi scelta dovrebbe essere valutata anche per gli incentivi che crea. Spinge gli Stati a costruire alternative? Rende visibili le carenze? Consente di misurare i progressi? Oppure concentra l’attenzione soprattutto sulle condizioni formali del trattamento involontario? Sono criteri di valutazione politica, da applicare al contenuto effettivo dei testi.
La trasparenza che l’Italia dovrebbe pretendere
Su una materia tanto delicata, la qualità dell’informazione è parte della tutela. Attribuire a un governo un voto senza documentazione, presentare indiscrezioni come decisioni o annunciare un’estensione automatica dei trattamenti obbligatori significa rendere più difficile il controllo pubblico. La critica ha bisogno di atti accessibili e responsabilità riconoscibili.
Per l’Italia, il contributo più utile sarebbe una posizione pubblica motivata: quali disposizioni considera accettabili, quali garanzie giudica insufficienti e quale rapporto vede tra il progetto europeo e il proprio ordinamento. Lo stesso livello di chiarezza dovrebbe riguardare le valutazioni giuridiche su cui si fondano le scelte. Un’opinione tecnica diventa discutibile nel senso migliore del termine quando altri possono leggerla, verificarla e contestarla.
La riforma Basaglia offre un riferimento storico, ma invocarla non esaurisce il compito. Occorre mostrare come i suoi principi vivano nei servizi, nelle possibilità di accesso e nell’ascolto delle persone. La sentenza della Consulta ricorda, del resto, che anche le garanzie italiane hanno richiesto correzioni.
Il punto decisivo resta il potere della persona sulla propria vita. Un sistema sanitario dovrebbe saper spiegare come sostiene quel potere durante la fragilità, quali alternative mette a disposizione e come rende conto delle restrizioni. La credibilità della tutela si misura anche nello spazio lasciato alla voce di chi riceve le cure. È da quella voce che il confronto europeo dovrebbe partire.