Negli ultimi anni diversi movimenti di opinione hanno sollevato dubbi sugli eccessivi vantaggi concessi alle ‘madri’ in tanti accordi post divorzio.
Seppure in un vasto e sfaccettato panorama è difficile produrre una reale prova del numero di ‘ingiustizie’ perpetrate secondo questi genitori, il dibattito è iniziato a crescere e a raggiungere talk show e contesti di prima serata, scuotendo dalle fondamenta un sistema che si richiede essere sempre più vagliato e mediato sul singolo caso, proprio perché ogni storia familiare è diversa.
La rete ‘Padri in movimento’ ad esempio, che rivendica appunto la bi-genitorialità e l’importanza di una equa distribuzione degli oneri di cura e di sostegno economico a seguito di separazioni e divorzi, ha avuto grande visibilità mediatica e di recente ha anche annunciato la propria trasformazione in un vero e proprio partito politico, che si organizzerà per portare dei propri candidati in contesti elettorali.
A questi movimenti di opinione e al crescere dell’attenzione su alcune dinamiche ed eccessi considerati non equi, sono seguiti dei cambiamenti formali e potremmo dire anche ‘sociali’ di maggiore attenzione a stabilire una situazione di maggiore equilibrio tra gli ex coniugi. Di qui il conseguente tentativo di strutturare percorsi più corretti di divisione degli oneri e del carico economico della genitorialità, soprattutto una maggiore discrezionalità ad esaminare con cura ed attenzione le specifiche singole situazioni dei singoli nuclei familiari, ognuno diversa dall’altra.
I numeri dei divorzi in Italia
Un contesto molto importante quello delle separazione e divorzi in Italia con numeri grandi. Le statistiche più recenti disponibili, basate sui dati ISTAT fanno riferimento al 2024, anno nel quale si sono state registrate 75.014 separazioni, e 79.875 divorzi, entrambi i valori in diminuzione rispetto al 2023. Cambia anche il modo nel quale si giunge a chiudere definitivamente il proprio percorso di vita insieme, infatti nel 2024, il 31,9% delle separazioni e oltre un divorzio su due sono avvenuti con procedimenti extragiudiziali, cioè fuori dai tribunali. In questo panorama si pone il recente, importante, intervento normativo teso a fissare nuove regole per la revisione degli oneri economici, al variare delle condizioni di affidamento condiviso.
Al centro del cambiamento, c’è un mutamento di paradigma. I genitori possono validamente sottoscrivere accordi negoziali che sostituiscono il classico assegno mensile con un sistema di mantenimento diretto, parametrato sui tempi effettivi di permanenza presso ciascuna abitazione. Via libera, dunque, all’integrazione di un contributo minimo, da versare senza intermediari sul conto o sulla carta prepagata del figlio, affiancato dalla rigida divisione pro quota delle spese straordinarie. Una misura che cerca di riequilibrare e livellare eventuali squilibri derivanti da un mutamento delle condizioni quotidiane dell’affidamento e della vita dei figli.
Il Caso di riferimento
La sentenza numero 1748, depositata l’8 aprile 2026 dalla quarta sezione civile del Tribunale di Genova può essere davvero indicativa di questo cambio di rotta e dell’insieme delle decisioni e dei provvedimenti traduzione operativa di queste regole giuridiche. Una vicenda processuale riferita al settembre 2024 che riguardava un uomo che aveva accolto in casa la figlia, pretendeva la revoca del proprio assegno, la restituzione degli arretrati ed un contributo dalla propria ex. Dopo una lunga e complessa trattativa, le parti hanno depositato un’intesa globale che il collegio ligure ha ritenuto perfetta per l’omologazione. Un documento che ha modificato radicalmente le vecchie disposizioni, ha conferma dell’affidamento condiviso, lasciando alla madre un regime di visite libero e autodeterminato. A questo si aggiunge il mantenimento diretto in base ai tempi di permanenza ripartizione esatta a metà per tutte le uscite straordinarie, accredito dell’assegno unico statale in via esclusiva sul conto della figlia a partire dal compimento della maggiore età.
Le nuove disposizioni compiono un altro passo, definitivo, verso il passaggio diretto dell’assegno unico universale nelle mani del ragazzo al compimento del diciottesimo anno di età. Nello specifico, l’Art. 337-quinquies del Codice Civile assegna ai genitori il diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e delle modalità di frequentazione dei figli. A questo si somma l’Art. 473-bis.28 del Codice di Procedura Civile che delimita i tempi della decisione e permette a entrambi i genitori il deposito di memorie conclusionali con le proprie ragioni e anche di eventuali repliche. Un quadro normativo che garantisce un’ampia flessibilità alle famiglie in crisi, pur mantenendo ferma la bussola del benessere minorile.
Attenzione, però, il via libera del tribunale a queste intese private non è incondizionato ma prevede obblighi da entrambe le parti in causa. Una di queste è l’adesione obbligatoria a laboratori per la gestione delle controversie, e la massima attenzione all’equilibrio psicofisico dei ragazzi. Qualora le parti scelgano di trasferire la residenza anagrafica del figlio presso il padre, modificando gli assetti preesistenti, il tribunale è chiamato a recepire le nuove intese economiche se queste non contrastano con norme imperative o con l’ordine pubblico.
La divisione delle uscite impreviste
Oltre al vitto e all’alloggio, l’accordo per essere finalizzato deve disciplinare ogni spesa extra. Le spese straordinarie devono rientrare nella ripartizione esatta e condivisione precisa. Le linee guida e i documenti di orientamento formulati dalle sezioni famiglia dei singoli tribunali.
Una importante novità riguarda la possibilità di superare il tradizionale versamento di un assegno nelle mani dell’ex coniuge. L’alternativa consiste nel soddisfare i bisogni primari del giovane durante i propri turni di convivenza. Laddove fosse presente una disparità reddituale o una differenza di tempo trascorso insieme si potrà provvedere a riequilibrare la situazione versando direttamente ai figli, con la doppia finalità quindi di riequilibrare gli esporsi e responsabilizzare il minore all’uso dei propri strumenti di pagamento elettronici. Il secondo step potrà prevedere, sempre all’interno di accordi omologati, l’imposizione per i genitori che alla mezzanotte del diciottesimo compleanno, il beneficio economico mensile venga accreditato direttamente sulle coordinate bancarie del neomaggiorenne, svincolando la prestazione dal controllo materno o paterno.
Il supporto psicologico continuo
La frequenza assidua di laboratori per la gestione del conflitto ed il sostegno alla genitorialità sono requisiti inscindibili dal patto. I giudici pretendono un impegno leale e responsabile nel seguire le indicazioni degli operatori sociali, l’avallo giudiziario alle pattuizioni economiche e di affido è strettamente subordinato alla volontà dei genitori di intraprendere e portare a termine specifici percorsi clinici e sociali.