Sigfrido Ranucci ha tutto il diritto di non sottoporsi a un’intervista sul merito di un’indagine ancora aperta. È parte offesa in un attentato gravissimo; non risulta, per adesso, accusato dagli inquirenti di averlo conosciuto o favorito e, come chiunque altro, può scegliere prudenza, riservatezza e tutela legale.
Proprio per questo la domanda da porre non riguarda un inesistente obbligo di parlare. Riguarda l’asimmetria comunicativa che si crea quando il protagonista tace, mentre intorno a lui parlano avvocati, colleghi, amici e commentatori che ne sostengono la versione e discutono diffusamente gli atti.
È quella che si può definire “strategia dei surrogati”: il soggetto al centro del caso resta al riparo dal contraddittorio, ma la sua difesa continua a occupare lo spazio pubblico attraverso figure terze. I surrogati possono affermare, interpretare e attaccare; non essendo i diretti protagonisti dei fatti, possono però sottrarsi alla domanda decisiva con una risposta semplicissima: “Non spetta a me”. Il risultato è una difesa presente ovunque, ma un’assunzione diretta di responsabilità comunicativa quasi assente.
Ranucci ha spiegato di non voler parlare dell’inchiesta “per rispetto dei magistrati”. È una posizione legittima. Ma il silenzio diventa politicamente e giornalisticamente discutibile quando è selettivo: non si entra nel merito dei punti controversi, mentre si interviene sulla Rai, sulle iniziative legali, sulle critiche ricevute e sulla legittimità di chi pone le domande. Nel frattempo, la redazione, il legale e numerosi sostenitori costruiscono pubblicamente una cornice difensiva.
Non c’è nulla di illecito in questo. È normale che una persona colpita da un attentato venga difesa e che scelga di affidarsi a un avvocato. Ma non bisogna confondere la piena legittimità della scelta con la sua neutralità mediatica. Se il protagonista non affronta un’intervista vera — domande non concordate, repliche, contestazione delle incongruenze — mentre altri parlano per lui, il pubblico riceve una narrazione senza avere accesso al contraddittorio con la persona che potrebbe rispondere con maggiore precisione.
Il paradosso è più evidente perché riguarda il conduttore di Report, trasmissione che ha fatto dell’intervista incalzante uno dei propri marchi. Telecamere all’uscita di uffici e convegni, domande ripetute, inseguimenti nei corridoi o nei parcheggi, silenzi dell’intervistato trasformati in elemento narrativo: sono tecniche riconoscibili del giornalismo televisivo d’assalto. Definirle “stalking” sarebbe improprio, perché lo stalking è una fattispecie giuridica e non un sinonimo di insistenza giornalistica. È però legittimo parlare di pressione mediatica invasiva e domandarsi se lo stesso standard di disponibilità al confronto venga oggi accettato da chi lo ha spesso applicato agli altri.
Gli atti dell’indagine, le fonti e il confine del segreto investigativo
Il secondo tema riguarda la conoscenza pubblica dell’indagine. Roberto Saviano ha dichiarato di avere letto per intero circa trecento pagine dell’inchiesta sull’attentato. Massimo Giletti ha parlato pubblicamente di un altro personaggio noto e di un nome presente in una delle intercettazioni riportate negli atti. Quotidiani e programmi hanno pubblicato conversazioni, brogliacci e ricostruzioni molto dettagliate. Tutto questo alimenta una domanda inevitabile: da quale titolo e attraverso quale percorso quei documenti sono arrivati a giornalisti e commentatori?
La domanda è legittima; la risposta non può essere inventata. Non sappiamo, sulla base delle fonti pubbliche consultate, se Saviano, Giletti o altri abbiano ricevuto documenti direttamente, li abbiano letti tramite soggetti autorizzati, abbiano consultato atti ormai conoscibili dalle parti oppure abbiano semplicemente lavorato su materiale già pubblicato.
Né l’eventuale scambio deve necessariamente assumere la forma rozza di una vendita in denaro. Nel rapporto opaco tra fonti istituzionali e sistema mediatico può esistere un “do ut des informativo”: accesso privilegiato ad atti o anticipazioni in cambio di visibilità, sostegno a una determinata lettura dei fatti, tutela reputazionale, accreditamento pubblico o restituzione futura di altre informazioni. È un rischio strutturale del circuito tra giustizia e media, meritevole di essere indagato. Ma nel caso concreto resta un’ipotesi: non esistono, nelle fonti pubbliche consultate, elementi sufficienti per attribuire a Saviano, Giletti o ad altri un simile accordo. Trasformare il sospetto in affermazione significherebbe riprodurre proprio il metodo che si vuole criticare.
Resta però il problema generale: quando centinaia di pagine di un fascicolo entrano nel circuito mediatico, il pubblico ha diritto di sapere almeno se si tratta di atti non più segreti, di documenti depositati e accessibili alle parti o di materiale che non avrebbe dovuto circolare. Non serve conoscere l’identità di una fonte giornalistica protetta; serve che le istituzioni accertino l’eventuale violazione da parte di chi era tenuto al segreto.
Nel linguaggio corrente si continua a parlare di “segreto istruttorio”, ma nel processo penale attuale è più preciso parlare di segreto investigativo. L’articolo 329 del codice di procedura penale copre gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria finché l’indagato non possa averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il pubblico ministero può inoltre disporre particolari forme di segretazione o, al contrario, consentire la pubblicazione di singoli atti. L’articolo 114 disciplina separatamente il divieto di pubblicazione degli atti e del loro contenuto.
Questo significa che “indagine ancora in corso” non equivale automaticamente a “ogni documento è ancora segreto”. Un’ordinanza cautelare, per esempio, può riportare intercettazioni e ricostruzioni divenute conoscibili alle parti. Da quel momento la loro circolazione pone questioni diverse — pubblicabilità, privacy, essenzialità della notizia, correttezza della rappresentazione — ma non prova da sola una fuga illecita dalla procura.
La trasparenza come criterio comune per chi fa informazione
Nel caso Ranucci, peraltro, la stessa redazione di Report ha denunciato la pubblicazione di notizie ed estratti che ritiene coperti dal segreto, indicando intercettazioni, brogliacci e verbali apparsi su Domani e La Verità. È un fatto che merita attenzione, ma anche coerenza: se si chiede giustamente di individuare chi avrebbe rivelato atti riservati quando quegli atti danneggiano Ranucci, lo stesso criterio deve valere ogni volta che materiale investigativo riservato viene usato per colpire chiunque altro.
Il punto è la domanda che Report rivolgerebbe a Report, ossia non è rovesciare contro Ranucci il metodo della gogna, né trasformare la vittima di un attentato in imputato mediatico. Sarebbe irresponsabile. Il punto è applicare a tutti il medesimo criterio di trasparenza.
Quali documenti hanno letto i commentatori che intervengono con tanta sicurezza? Erano atti integralmente conoscibili e pubblicabili? Li hanno ottenuti direttamente o attraverso articoli già usciti? L’accesso è stato gratuito oppure inserito in uno scambio, anche soltanto relazionale o informativo? Le loro ricostruzioni distinguono ciò che risulta dagli atti da ciò che è una loro interpretazione? E soprattutto: perché il diretto interessato non accetta un confronto nel quale possa spiegare ciò che sa, ciò che non sa e ciò su cui, legittimamente, non può rispondere?
Queste domande non presuppongono colpe. Chiedono soltanto che la prudenza non diventi uno scudo a geometria variabile: assoluta quando si tratta di rispondere, elastica quando gli alleati occupano televisioni, giornali e social con ricostruzioni minuziose.
La libertà di stampa comprende il diritto di proteggere le fonti, di investigare e di criticare il potere. Comprende anche il diritto di Ranucci di difendersi e di non danneggiare un’indagine. Ma la credibilità del giornalismo dipende da una regola ulteriore, non scritta: accettare su di sé le domande che si pretende di rivolgere agli altri.
La questione, dunque, non è costringere Ranucci a parlare. È riconoscere che il silenzio accompagnato da un coro di difensori non è assenza di comunicazione. È comunicazione indiretta, protetta e strategica. E proprio per questo deve poter essere analizzata, verificata e sottoposta a contraddittorio.
Fonti essenziali