Perché l’accordo Italia Albania sui migranti resta controverso?

Perché l’accordo Italia Albania sui migranti resta controverso?

L’accordo Italia Albania migranti non riguarda più soltanto Roma e Tirana. A quasi tre anni dalla firma del Protocollo tra i due Paesi, ciò che accade nei centri albanesi di Shëngjin e Gjadër è diventato uno dei test più importanti per capire in quale direzione potrebbe muoversi la politica migratoria europea. Non soltanto per stabilire dove possano essere trattenute le persone, ma per rispondere a una domanda decisamente più delicata: fino a che punto uno Stato può spostare oltre i confini dell’Unione una parte della gestione dell’immigrazione senza spostare, insieme alle persone, anche le garanzie previste dal diritto europeo?

È su questo terreno che si inserisce il rapporto pubblicato nell’agosto 2026 da Amnesty International. L’organizzazione ha ricostruito l’applicazione del Protocollo e formulato accuse molto severe sulla tutela dei diritti delle persone trasferite in Albania. Ma ridurre la vicenda a uno scontro tra Governo italiano e organizzazioni umanitarie sarebbe fuorviante. Attorno al modello Albania si sta infatti sviluppando un confronto giuridico e politico destinato ad andare ben oltre l’esperimento italiano.

Accordo Italia Albania migranti: da progetto sperimentale a modello europeo

Il Protocollo è stato firmato il 6 novembre 2023 ed è entrato in vigore nel febbraio successivo. L’impianto originario prevedeva strutture sul territorio albanese gestite dalle autorità italiane: a Shëngjin le operazioni preliminari e a Gjadër il trattenimento e le procedure successive. Una configurazione inedita, perché le strutture si trovano fisicamente fuori dall’Unione europea pur rimanendo sottoposte alla gestione e alla giurisdizione italiana per le attività previste dall’accordo.

La prima fase, tuttavia, ha incontrato immediatamente difficoltà giudiziarie. Tra ottobre 2024 e gennaio 2025, secondo la ricostruzione di Amnesty, 74 persone furono trasferite direttamente dalle acque internazionali in Albania nel corso di tre operazioni. Diversi provvedimenti giudiziari italiani misero successivamente in discussione la convalida dei trattenimenti.

Uno dei nodi riguardava la nozione di Paese di origine sicuro, fondamentale per applicare determinate procedure accelerate. Nell’agosto 2025 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito un principio importante: uno Stato può designare legislativamente un Paese come sicuro, ma questa classificazione deve poter essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo. Il giudice deve quindi poter verificare le condizioni sostanziali sulle quali poggia quella designazione.

Da quel momento l’esperimento albanese non è scomparso. Ha cambiato pelle.

Gjadër cambia funzione: il passaggio decisivo del 2025

Nel marzo 2025 il Governo italiano ha modificato il quadro operativo consentendo l’utilizzo della struttura di Gjadër per persone già destinatarie di provvedimenti di espulsione e trattenute in Italia. Il centro albanese ha così assunto una funzione assimilabile a quella dei Centri di permanenza per il rimpatrio.

È questo passaggio a rendere il caso particolarmente interessante. Non siamo più soltanto davanti all’idea di esaminare all’estero alcune richieste di protezione internazionale. Si sperimenta invece la possibilità di trasferire materialmente fuori dal territorio nazionale persone sottoposte a trattenimento amministrativo, mantenendole sotto la responsabilità delle autorità italiane.

Amnesty sostiene che nei quindici mesi successivi siano stati trasferiti a Gjadër oltre 500 uomini. L’organizzazione contesta la legittimità di diversi trasferimenti e segnala difficoltà nell’accesso all’assistenza legale, limitazioni al monitoraggio indipendente e criticità relative alle condizioni di trattenimento.

Un dato contenuto nel rapporto merita particolare attenzione: tra l’11 aprile e il 16 maggio 2025 sarebbero stati registrati 42 incidenti critici nella struttura, comprendenti episodi di autolesionismo, almeno due tentativi di impiccagione e una protesta durante la quale alcune persone sarebbero rimaste ferite.

Non è un dettaglio marginale. Quando una struttura di trattenimento viene collocata centinaia di chilometri oltre il confine nazionale, infatti, la questione non riguarda soltanto le condizioni materiali al suo interno. Riguarda anche chi può entrare, chi può controllare, quanto rapidamente può intervenire un avvocato e quale possibilità abbiano Parlamento, associazioni e organismi indipendenti di osservare ciò che accade.

Il vero confine non è geografico: è quello delle garanzie

Qui emerge forse il punto più interessante dell’intera vicenda. Si potrebbe pensare che la questione giuridica sia semplicemente stabilire se l’Italia possa oppure no avere un centro di trattenimento in Albania. In realtà il confronto davanti alla giustizia europea è più sofisticato.

Nel 2026 due diverse conclusioni presentate dagli avvocati generali della Corte di giustizia hanno fornito indicazioni significative, anche se le conclusioni di un avvocato generale non equivalgono a una sentenza della Corte.

Ad aprile l’avvocato generale Nicholas Emiliou ha ritenuto il Protocollo Italia-Albania in linea di principio compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che vengano integralmente rispettati i diritti individuali e le garanzie previste dal sistema europeo comune di asilo.

A giugno l’avvocata generale Tamara Ćapeta Medina, occupandosi di altre cause collegate al modello albanese, ha sviluppato un ragionamento altrettanto rilevante: il diritto dell’Unione non stabilisce necessariamente dove debba trovarsi geograficamente una struttura destinata al trattenimento dei richiedenti protezione. Gli Stati conservano quindi margini di scelta sulla localizzazione. Quello che non possono delocalizzare sono gli obblighi derivanti dal diritto europeo.

È probabilmente questa la formula che meglio sintetizza l’intero caso: si può discutere sulla possibilità di spostare il centro, molto meno sulla possibilità di spostare le garanzie.

Il rapporto Amnesty e il problema delle zone d’ombra

Il rapporto di Amnesty International sull’accordo Italia Albania migranti si concentra proprio sulla distanza che, secondo l’organizzazione, si sarebbe creata tra il modello teorico e la sua applicazione concreta. La ricerca prende in considerazione documentazione giudiziaria, interlocuzioni con il Ministero dell’Interno, informazioni raccolte nella società civile, testimonianze di avvocati e materiale proveniente da organismi istituzionali.

Amnesty afferma inoltre di aver chiesto più volte di accedere ai centri senza ottenere l’autorizzazione richiesta. Le autorità italiane avrebbero motivato i dinieghi facendo riferimento a esigenze di sicurezza e ordine pubblico. L’organizzazione interpreta queste restrizioni come parte di un più generale problema di insufficiente monitoraggio indipendente.

È un tema che non riguarda esclusivamente l’Albania. Anche in Italia la trasparenza dei CPR è da tempo oggetto di richieste di accesso, contenziosi e iniziative promosse da associazioni. Cittadinanzattiva, per esempio, ha sostenuto azioni finalizzate all’accesso alla documentazione e al monitoraggio civico delle strutture.

Ed è precisamente qui che il caso albanese assume una dimensione ulteriore. La distanza geografica può trasformarsi in distanza democratica? Un centro formalmente sottoposto alla giurisdizione di uno Stato europeo, ma fisicamente collocato in un altro Paese, rischia di diventare più difficile da osservare per giornalisti, associazioni, familiari e organismi civici. La questione non dimostra automaticamente che le garanzie vengano meno, ma rende il controllo sulla loro effettiva applicazione ancora più importante.

Oltre Gjadër: perché l’Europa osserva l’esperimento italiano

Il motivo per cui la vicenda supera i rapporti tra Roma e Tirana è evidente guardando alla trasformazione del dibattito europeo sull’immigrazione. Negli ultimi anni il concetto di esternalizzazione delle frontiere è progressivamente entrato nella discussione politica continentale: accordi con Paesi terzi, strutture esterne, cooperazione sui rimpatri e ipotesi di cosiddetti return hub sono diventati strumenti sempre più discussi.

Il modello italiano rappresenta quindi qualcosa di più di una struttura con alcune centinaia di posti. È un precedente operativo attraverso il quale verificare se una parte delle procedure normalmente svolte sul territorio dell’Unione possa essere trasferita altrove.

Amnesty legge questa tendenza in modo fortemente critico e sostiene che l’esperienza albanese dovrebbe costituire un avvertimento per l’Europa. Sul versante opposto, il progetto è stato presentato dal Governo italiano come uno strumento innovativo nella gestione dell’immigrazione irregolare. Il giudizio politico rimane dunque profondamente divisivo.

Ma esiste un elemento sul quale il confronto giudiziario europeo sta facendo emergere un principio meno ideologico e molto più concreto: la geografia non cancella la giurisdizione. Se un’autorità europea esercita poteri su una persona, il semplice attraversamento di una frontiera non basta a creare uno spazio sottratto alle regole che disciplinano quei poteri.

La frontiera del futuro potrebbe non coincidere più con una linea sulla mappa

L’accordo Italia Albania migranti anticipa così un problema che probabilmente accompagnerà l’Europa nei prossimi anni. Le frontiere contemporanee non coincidono necessariamente con il punto nel quale termina fisicamente il territorio di uno Stato. Possono estendersi attraverso accordi internazionali, strutture amministrative, procedure di rimpatrio e centri collocati in Paesi terzi.

Questo modifica persino il significato politico della parola confine. Un tempo controllare una frontiera significava soprattutto presidiare una linea geografica. Oggi può significare spostare all’esterno una funzione dello Stato continuando però a esercitare poteri tipicamente pubblici: identificare, trattenere, decidere sulle procedure, organizzare un rimpatrio.

Ed è proprio per questo che Gjadër costituisce un laboratorio così importante. Il suo futuro non dipenderà soltanto dal numero delle persone ospitate o dall’efficienza delle procedure. Dipenderà dalla capacità del modello di superare il vaglio dei giudici e, contemporaneamente, di garantire accesso alla difesa, controllo indipendente, tutela della salute e trasparenza.

Il paradosso dell’esperimento albanese sta tutto qui. Più l’Europa prova a spostare fisicamente la propria frontiera verso l’esterno, più diventa necessario stabilire fin dove debbano seguirla i suoi diritti. Ed è una domanda destinata a restare anche se, domani, il nome sulla porta del centro non sarà più Gjadër.

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