Ecco perché i reel sui social creano dipendenza
Perché i reel sui social creano dipendenza: il meccanismo che ci tiene incollati allo schermo. Si apre un reel per passare il tempo in coda, durante una pausa o sul divano prima di dormire. Poi…
Per anni il copione è stato sempre lo stesso: un passaggio davanti a un autovelox, un ingresso involontario in una zona a traffico limitato o un semaforo superato quando il rosso era già scattato, poi settimane di silenzio. Fino all’arrivo del verbale, magari quando dell’episodio ci si ricordava appena.
Il nuovo intervento sul Codice della strada punta a ridurre drasticamente questa distanza temporale, almeno per una parte consistente delle infrazioni rilevate senza la presenza diretta degli agenti.
La novità contenuta nel testo sottoposto a consultazione pubblica riguarda infatti il termine per la notifica delle multe derivanti da accertamenti effettuati da remoto: dagli attuali 90 giorni si passerebbe a 30 giorni. Un cambiamento che interessa soprattutto autovelox automatici, telecamere ai semafori, sistemi elettronici di controllo degli accessi nelle ZTL e altri dispositivi capaci di individuare una violazione senza fermare immediatamente il conducente.
La misura ha però un confine preciso che rischia di creare qualche equivoco: non tutte le multe dovranno essere notificate entro un mese. Il termine ordinario dei 90 giorni continuerà infatti a esistere in numerose circostanze. La vera questione, quindi, non è soltanto quanto tempo avrà la Pubblica amministrazione per spedire il verbale, ma come è stata accertata l’infrazione.
Il punto interessante della proposta va oltre il vantaggio immediato per chi guida. Dietro la riduzione dei tempi c’è un principio difficilmente contestabile: se una violazione viene registrata da un’infrastruttura digitale, e dunque acquisita praticamente nell’istante in cui viene commessa, diventa sempre meno comprensibile concedere all’amministrazione tre mesi per avvertire il proprietario del veicolo.
La disciplina attualmente vigente prevede, in linea generale, che quando una violazione non può essere contestata subito il verbale venga notificato entro 90 giorni dall’accertamento. La regola è contenuta nell’articolo 201 del Codice della strada e comprende naturalmente alcune eccezioni relative, per esempio, all’identificazione successiva del soggetto obbligato.
Il nuovo impianto introduce invece una distinzione collegata alla modalità con cui nasce la sanzione. Quando l’accertamento viene effettuato da remoto mediante apparecchiature elettroniche omologate o approvate oppure attraverso sistemi di videosorveglianza, e non è prevista la contestazione immediata, l’amministrazione dovrebbe completare gli adempimenti molto più rapidamente.
Il principio sottostante può essere riassunto in maniera semplice: alla velocità del controllo digitale dovrebbe corrispondere una maggiore rapidità amministrativa. Non avrebbe molto senso costruire una rete sempre più sofisticata di telecamere, sensori e dispositivi automatici lasciando invariati tempi concepiti in un’epoca in cui verifiche e procedure erano prevalentemente manuali.
Per comprendere la portata del cambiamento bisogna guardare all’evoluzione della normativa. Quando il Codice della strada entrò in vigore il 1° gennaio 1993, il termine previsto per notificare al proprietario del mezzo un verbale relativo a una violazione non contestata immediatamente arrivava addirittura a 150 giorni.
Quasi cinque mesi rappresentavano un margine coerente con un’amministrazione molto diversa da quella attuale: archivi meno interconnessi, comunicazioni prevalentemente cartacee e procedure che richiedevano passaggi oggi gestibili attraverso banche dati e piattaforme informatiche.
La prima importante accelerazione arrivò con la legge 120 del 2010, che ridusse il limite da 150 a 90 giorni. Quel termine è rimasto il riferimento generale e continua a essere previsto dall’attuale articolo 201.
Il passaggio prospettato a 30 giorni rappresenta quindi un ulteriore salto: rispetto al sistema originario del 1993, il tempo a disposizione dell’amministrazione per alcune categorie di verbali diventerebbe cinque volte più breve.
C’è però una differenza sostanziale rispetto alla modifica del 2010. Questa volta non si punta a ridurre indistintamente il termine generale, ma a creare due differenti velocità in funzione del sistema utilizzato per accertare l’illecito.
Il termine di 30 giorni dovrebbe trovare applicazione quando l’infrazione viene individuata attraverso un vero accertamento da remoto, cioè mediante strumenti tecnologici utilizzati nelle situazioni in cui la legge non impone di fermare immediatamente il conducente.
Il caso più intuitivo è quello degli autovelox che funzionano automaticamente. Il dispositivo rileva il passaggio del mezzo, registra la velocità e associa gli elementi necessari all’accertamento. Nello stesso perimetro possono rientrare i sistemi automatici impiegati per individuare determinate violazioni ai semafori e le telecamere installate ai varchi delle zone a traffico limitato.
È proprio quest’ultimo settore a rendere particolarmente rilevante la modifica. Nelle grandi città le ZTL producono ogni anno un numero elevatissimo di accertamenti e il sistema funziona già attraverso procedure fortemente automatizzate: la targa viene acquisita, confrontata con gli elenchi dei veicoli autorizzati e utilizzata per avviare il procedimento sanzionatorio.
In questi casi la proposta parte dall’idea che il cittadino debba conoscere la contestazione entro un intervallo ragionevole. Una comunicazione più rapida ha inoltre un effetto che spesso passa in secondo piano: consente al conducente di correggere prima un comportamento sbagliato.
Si pensi a chi attraversa inconsapevolmente per più giorni lo stesso varco ZTL credendo di poterlo fare. Ricevere il primo verbale dopo tre mesi può significare avere già accumulato numerose altre sanzioni. Una notifica entro un mese riduce, almeno potenzialmente, questo fenomeno.
Presentare la riforma come una riduzione generalizzata delle notifiche da 90 a 30 giorni sarebbe però inesatto. Il termine più breve riguarda una categoria specifica di accertamenti, mentre negli altri casi continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria.
Una situazione particolarmente utile per capire la differenza è quella dell’autovelox mobile utilizzato da una pattuglia. Può accadere che gli agenti rilevino un eccesso di velocità ma non riescano a fermare il veicolo in condizioni di sicurezza o secondo le modalità previste.
Nonostante sia stato impiegato uno strumento elettronico, la fattispecie non coincide necessariamente con quella dell’accertamento automatico da remoto prevista dalla nuova disciplina. In circostanze di questo genere il termine può quindi restare di 90 giorni.
La distinzione è importante perché per il destinatario del verbale non sarà sufficiente chiedersi quale apparecchio abbia registrato la violazione. Bisognerà verificare in quale contesto e con quale procedura sia stato effettuato l’accertamento.
In altre parole, la presenza di una fotografia o di un rilevatore elettronico non trasforma automaticamente ogni sanzione in una “multa da 30 giorni”. Saranno la qualificazione giuridica dell’accertamento e le circostanze indicate nel verbale a stabilire quale termine debba essere rispettato.
C’è poi un aspetto tecnico decisivo. Quando si parla di termine per la notifica, si tende spontaneamente a guardare al giorno in cui il verbale viene materialmente ricevuto a casa. Dal punto di vista giuridico, però, il meccanismo è più articolato.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito il principio della cosiddetta scissione degli effetti della notificazione. Per verificare se l’amministrazione abbia rispettato il termine previsto dalla legge, assume rilievo il momento in cui l’atto viene consegnato al soggetto incaricato della notifica, secondo la modalità utilizzata, e non necessariamente il giorno in cui il destinatario apre materialmente la busta.
È un dettaglio fondamentale anche in prospettiva futura. Se entrerà in vigore il limite dei 30 giorni, non sarà corretto considerare automaticamente illegittimo un verbale soltanto perché ricevuto il trentunesimo o il trentacinquesimo giorno. Occorrerà verificare quando l’amministrazione abbia compiuto l’atto necessario a perfezionare tempestivamente la notificazione dal proprio lato.
Lo stesso principio è già applicato oggi al limite dei 90 giorni. La giurisprudenza della Cassazione ha confermato che, per il mittente, conta la tempestiva consegna dell’atto all’organo incaricato della notifica. Anche i sistemi digitali stanno inoltre modificando concretamente questo passaggio: accanto alla posta tradizionale esistono la PEC e infrastrutture pubbliche come SEND, il Servizio Notifiche Digitali.
La riduzione a un terzo del tempo disponibile non rappresenta soltanto una tutela aggiuntiva per gli automobilisti. È anche una sfida organizzativa per gli enti che gestiscono grandi quantità di verbali.
Autovelox, varchi elettronici e telecamere possono produrre migliaia di rilevazioni. Il dato acquisito dalla macchina, tuttavia, non coincide sempre con un verbale immediatamente pronto per essere notificato. Possono essere necessari controlli sulle immagini, verifiche delle targhe, interrogazioni delle banche dati, esclusione dei veicoli autorizzati e altri adempimenti.
Portare il termine a 30 giorni significa quindi imporre indirettamente alle amministrazioni un’accelerazione dell’intera catena procedurale. Ed è forse questa la lettura più interessante della proposta: la digitalizzazione non viene utilizzata soltanto per controllare più efficacemente il cittadino, ma anche per chiedere alla macchina pubblica di essere più veloce.
Negli ultimi anni la tecnologia applicata alla mobilità ha moltiplicato la capacità di rilevare comportamenti irregolari. Telecamere intelligenti, lettura automatica delle targhe, banche dati interconnesse e sistemi di pagamento digitali hanno reso il controllo del territorio molto più capillare. Se l’accertamento avviene quasi in tempo reale, diventa inevitabile interrogarsi sul perché la comunicazione dell’infrazione debba seguire tempistiche appartenenti a un’altra fase della Pubblica amministrazione.
Per gli automobilisti c’è infine una cautela essenziale. Il termine dei 30 giorni non deve essere considerato già applicabile alle multe ricevute oggi. La modifica fa parte del testo-base della revisione del Codice della strada sottoposto a consultazione pubblica, il cui termine è indicato al 13 settembre 2026.
Fino all’eventuale approvazione definitiva e all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, resta quindi necessario fare riferimento alla normativa vigente e, in particolare, all’articolo 201 del Codice della strada, che prevede ordinariamente il limite di 90 giorni quando la violazione non può essere contestata immediatamente.
Se la modifica supererà l’iter previsto senza cambiamenti sostanziali, il risultato sarà comunque significativo. Per milioni di automobilisti il tempo trascorso tra una violazione registrata automaticamente e la conoscenza della sanzione potrebbe ridursi in maniera considerevole.
Ma l’effetto più interessante potrebbe essere un altro. Per la prima volta verrebbe affermato con particolare nettezza un criterio destinato ad andare oltre il settore delle multe: quando lo Stato utilizza strumenti digitali per acquisire immediatamente un’informazione sul cittadino, deve essere altrettanto rapido nel comunicargli le conseguenze.
È questo il vero cambio di prospettiva. L’automazione non può funzionare soltanto nella direzione del controllo. Se la tecnologia permette alla Pubblica amministrazione di sapere quasi istantaneamente che un’auto ha superato un limite di velocità o attraversato un varco non autorizzato, la stessa efficienza può essere richiesta nella fase successiva. Trenta giorni, in questa prospettiva, non sono soltanto un termine più breve: diventano una misura della responsabilità digitale dell’amministrazione.