Ecco perché i reel sui social creano dipendenza
Perché i reel sui social creano dipendenza: il meccanismo che ci tiene incollati allo schermo. Si apre un reel per passare il tempo in coda, durante una pausa o sul divano prima di dormire. Poi…
La nuova sentenza della Corte Costituzionale numero 141 del 2026 scende nel particolare di alcune pronunce contrastanti da parte dei tribunali e fa chiarezza, confermando la correttezza di una specifica interpretazione adottata dall’INPS.
Nello specifico, la Consulta ha individuato come legittimo il rigetto della domanda di Assegno sociale presentata da cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La motivazione espressa dalla Corte nella sentenza è che tale requisito non viola i principi sanciti dalla Costituzione.
La vicenda riguarda una controversia tra una cittadina di origine albanese e l’INPS. La cittadina albanese risultava regolarmente residente in Italia. Titolare di un permesso di soggiorno biennale per ricongiungimento familiare. E che, al compimento dei 67 anni, ha presentato domanda per ottenere l’Assegno sociale.
Pur avendo trovato lavoro in Italia grazie al titolo di soggiorno in suo possesso, la domanda non è andata a buon fine. L’INPS l’ha, infatti, respinta per il mancato possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
I giudici della Corte Costituzionale sono stati chiamati a pronunciarsi dopo un articolato percorso giudiziario. Una sentenza di primo grado era stata favorevole all’INPS. A questa era seguita una decisione d’appello favorevole alla ricorrente. In primo grado il ricorso è stato respinto, mentre in appello la decisione è stata ribaltata. L’ultimo step è stato il successivo intervento della Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La legittimità Costituzionale è stata richiamata per verificare la compatibilità della normativa con l’articolo 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di uguaglianza davanti alla legge. La risposta è stata che secondo la Consulta nel caso specifico non sussiste alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza. L’INPS ha ragione per la Corte Costituzionale che ha valutato come il rigetto della domanda da parte dell’INPS è conforme alla normativa vigente e non presenta profili di incostituzionalità.
Nella sentenza si argomenta come l’Assegno sociale non sia una prestazione fondata sulla contribuzione versata, bensì di un intervento assistenziale finanziato dalla collettività. Nello specifico pur essendo erogato dall’INPS con modalità analoghe a quelle dei trattamenti pensionistici, infatti rappresenta una misura di sostegno economico destinata alle persone con redditi bassi che hanno compiuto 67 anni e non hanno maturato più il diritto a una pensione.
È proprio la specifica natura assistenziale, secondo la Consulta, a giustificare la previsione di requisiti ulteriori per i cittadini stranieri. E per la stessa motivazione che ciò non determina una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. La posizione di INPS viene quindi confermata ribadendo che per accedere all’Assegno sociale, i cittadini stranieri devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. c’è da ricordare che ovviemente vanno rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla normativa. Tra queste anche la dimora effettiva e continuativa sul territorio nazionale durante il periodo di fruizione della prestazione.
Questo vale specificamente e esclusivamente per questa misura. Altre misure di sostegno al reddito e alle categorie più fragili, come per esempio la NASpI tutelano ampliamente anche i lavoratori stranieri con permessi di soggiorno di più breve durata.
La NASpI per i lavoratori stranieri in Italia è una prestazione economica mensile che garantisce un sostegno a coloro che perdono involontariamente l’occupazione. I requisiti per accedere alla NASpI sono i medesimi per tutti i cittadini che hanno il diritto di lavorare nel nostro Paese regolarmente.
Per essere attivata è necessario che la perdita del lavoro sia involontaria, che sussistano almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, e almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
I lavoratori stranieri regolari hanno diritto alla NASpI, alle stesse condizioni degli italiani e la prestazione non incide sul permesso di soggiorno. In aggiunta e a tutela dei lavoratori stranieri che perdono il lavoro regolare, durante il periodo di NASpI, il lavoratore straniero può ottenere o mantenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, che dura almeno quanto la NASpI stessa.