I giudici bloccano gli accertamenti fiscali con l’AI

I giudici bloccano gli accertamenti fiscali con l’AI

Un software può aiutare l’Agenzia delle Entrate a individuare un’irregolarità. Ma può anche diventare il fondamento di una richiesta di pagamento, senza che nessuno sia in grado di dimostrare da dove arrivino le informazioni utilizzate?

È l’interrogativo sollevato da una controversia tributaria che rischia di diventare un precedente importante per il rapporto tra cittadini, imprese e amministrazione finanziaria. Una vicenda che riguarda gli accertamenti fiscali con AI e che mette in discussione non tanto l’innovazione tecnologica, quanto la capacità delle istituzioni di controllarne l’impiego.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 4759/2026, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate in una controversia relativa a oltre 153mila euro di crediti d’imposta. Nella documentazione utilizzata dall’amministrazione comparivano anche risposte ottenute interrogando sistemi di intelligenza artificiale generativa. Risposte considerate dai giudici inidonee a sostenere la contestazione. E c’è un particolare che rende il caso ancora più significativo: alcune delle domande rivolte alla tecnologia riguardavano caratteristiche estranee al prodotto sul quale si stava indagando.

Accertamenti fiscali con AI: una contestazione da oltre 153mila euro

La storia nasce molto prima della sentenza. Tra il 2016 e il 2017 un’impresa impegnata anche nel settore dei sistemi di sicurezza sviluppa una centralina antifurto a 24 zone, dotata della possibilità di trasmettere segnalazioni attraverso la rete GSM. Un progetto per il quale vengono sostenute spese che la società ritiene ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Questa agevolazione consente alle imprese, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa applicabile, di beneficiare di un credito fiscale collegato a determinati investimenti. Le somme riconosciute possono essere utilizzate in compensazione per ridurre i versamenti dovuti allo Stato.

Nel novembre 2024 arriva però la contestazione dell’amministrazione finanziaria. Secondo l’ufficio, il progetto non possiede le caratteristiche necessarie per giustificare l’incentivo. Vengono sollevati dubbi sull’effettiva innovatività delle soluzioni sviluppate e sull’adeguatezza delle risorse professionali impiegate.

La richiesta di recupero riguarda 153.791,52 euro, ai quali si aggiungono sanzioni e interessi. Una cifra capace di incidere pesantemente sui conti di un’impresa, soprattutto quando riguarda investimenti già effettuati diversi anni prima.

Il punto controverso è apparentemente semplice: quali elementi consentono di affermare che una determinata tecnologia, nel periodo in cui è stata realizzata, non presentasse i requisiti richiesti per accedere al beneficio?

È qui che entrano in scena i chatbot.

Il dettaglio tecnico che ha indebolito la posizione del Fisco

Nel tentativo di sostenere la propria ricostruzione, l’ufficio tributario ha utilizzato strumenti generativi disponibili online per ottenere indicazioni sulla diffusione commerciale e sulla datazione di alcune tecnologie.

Il problema non riguarda soltanto l’affidabilità delle risposte. Secondo la ricostruzione della decisione, i quesiti sottoposti ai sistemi informatici si riferivano anche a telecamere a circuito chiuso e tecnologie legate ai flussi ottici.

La centralina oggetto della controversia, tuttavia, non era un dispositivo di acquisizione delle immagini. Si trattava di un apparato destinato alla gestione degli allarmi, privo delle componenti ottiche alle quali facevano riferimento quelle ricerche.

La differenza è tutt’altro che marginale. Un sistema di videosorveglianza e una centrale antifurto possono appartenere allo stesso settore commerciale, ma non per questo funzionano attraverso le medesime soluzioni tecniche.

Se un’indagine deve stabilire se un’invenzione presenta determinati requisiti tecnologici, occorre esaminare il progetto effettivamente realizzato. Confrontarlo con prodotti appartenenti a un’altra categoria rischia di compromettere l’intera valutazione.

Nel caso esaminato, inoltre, risultava disponibile una perizia asseverata predisposta da un ingegnere a sostegno delle attività svolte dall’azienda. In mancanza di una valutazione tecnica alternativa adeguata, le informazioni ricavate dai sistemi generativi non sono state considerate sufficienti a superare quella documentazione.

Il risultato è un cortocircuito istruttorio: uno strumento capace di restituire rapidamente informazioni su moltissimi argomenti viene impiegato per affrontare una questione che richiede, invece, competenze specialistiche e verifiche puntuali.

Accertamenti fiscali con AI: perché la sentenza 4759/2026 è importante

Il contenzioso aveva già avuto un primo esito favorevole all’impresa. I giudici di primo grado avevano annullato l’atto di recupero, rilevando criticità nelle motivazioni dell’amministrazione.

Un aspetto riguardava anche la prospettiva temporale adottata nella valutazione dell’innovazione. Le caratteristiche di un progetto sviluppato nel 2016 non possono essere giudicate semplicemente considerando ciò che risultava conosciuto nel 2024. Occorre ricostruire il contesto tecnico del periodo interessato, secondo i criteri giuridici applicabili.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione. La Corte campana, con la pronuncia del 14 luglio 2026, ha tuttavia confermato l’esito favorevole alla società.

Il passaggio più rilevante riguarda il valore probatorio delle risposte prodotte dall’intelligenza artificiale generativa.

Questi sistemi elaborano risultati attraverso modelli statistici complessi. Possono generare spiegazioni convincenti, individuare collegamenti e sintetizzare contenuti, ma il loro funzionamento non garantisce automaticamente che ogni affermazione sia corretta o che possa essere ricostruito il percorso informativo dal quale deriva.

Una conclusione plausibile non equivale, quindi, a una prova verificata.

Nel processo tributario questa distinzione è fondamentale. Quando lo Stato contesta un beneficio economico, deve sostenere le proprie ragioni attraverso elementi pertinenti e controllabili, nel rispetto delle regole sull’onere della prova.

La pronuncia non deve però essere interpretata come un divieto universale di utilizzare qualsiasi tecnologia intelligente negli uffici fiscali. Il caso riguarda l’impiego di risposte generate da strumenti esterni, non adeguatamente verificabili e peraltro riferite a quesiti non pertinenti. Diverso sarebbe utilizzare software per individuare documenti autentici, successivamente controllati e valutati da personale competente.

Un’ulteriore precisazione riguarda l’esito della controversia: i giudici hanno respinto anche un’eccezione della società relativa ai termini del recupero fiscale. L’annullamento dell’atto è dunque legato alle criticità sostanziali della contestazione, non a una generalizzata impossibilità per l’amministrazione di effettuare controlli.

La legge italiana aveva già stabilito chi deve assumersi la responsabilità

La vicenda assume un significato ancora più ampio se confrontata con il quadro normativo nazionale.

L’articolo 14 della legge 132 del 23 settembre 2025, dedicata all’intelligenza artificiale, disciplina espressamente l’impiego di questi strumenti nella Pubblica Amministrazione.

La disposizione riconosce che le nuove tecnologie possono migliorare l’efficienza degli uffici, abbreviare i procedimenti e rendere più efficaci i servizi. Ma stabilisce anche condizioni precise: l’impiego dell’AI deve essere conoscibile e tracciabile, mentre il potere decisionale rimane affidato alla persona responsabile del procedimento.

In altri termini, un algoritmo può assistere il funzionario, ma non sostituirne la responsabilità.

Il principio vale ben oltre il settore tributario. Riguarda potenzialmente qualsiasi amministrazione che utilizzi sistemi informatici avanzati per sostenere valutazioni capaci di incidere sui diritti e sugli interessi dei cittadini.

Si pensi a un’amministrazione che deve esaminare una richiesta di contributo, valutare determinati requisiti oppure motivare un provvedimento sfavorevole. L’elaborazione automatica può rendere più rapido il lavoro preliminare, ma il risultato deve comunque essere sottoposto a un controllo effettivo.

La trasparenza non consiste semplicemente nel dichiarare che è stato utilizzato un programma. Significa poter ricostruire quali elementi siano stati considerati e spiegare le ragioni che giustificano la decisione amministrativa.

È una differenza destinata ad assumere un peso crescente man mano che gli strumenti generativi entreranno nell’attività quotidiana degli enti pubblici.

L’Agenzia delle Entrate aveva già previsto limiti precisi

Il caso della Campania presenta anche un risvolto organizzativo. L’amministrazione finanziaria non era priva di indicazioni sull’impiego delle nuove tecnologie.

Una direttiva interna del 23 ottobre 2025 aveva già disciplinato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, ponendo limitazioni agli strumenti esterni non validati dall’Agenzia per la produzione di atti amministrativi e la gestione del contenzioso.

Le funzioni eventualmente integrate negli applicativi autorizzati devono rimanere strumenti di supporto, con un controllo umano effettivo e senza affidare direttamente ai modelli la formazione dei provvedimenti.

La posizione era stata illustrata pubblicamente anche dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

Durante l’audizione parlamentare del 29 ottobre 2025, davanti alla Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, Carbone aveva spiegato che l’intelligenza artificiale viene utilizzata soprattutto nelle attività preliminari di analisi del rischio fiscale.

La tecnologia, secondo l’impostazione descritta dal direttore, permette di individuare anomalie e concentrare l’attenzione su determinate situazioni. Non decide autonomamente l’avvio dei procedimenti né l’emissione degli atti.

Nella stessa occasione erano stati evidenziati due requisiti fondamentali: la spiegabilità del funzionamento degli algoritmi e la garanzia dell’intervento umano.

Il contrasto tra questo indirizzo e quanto emerso nella vicenda giudiziaria pone una questione delicata: quanto sono efficaci le regole interne quando devono essere applicate nella concreta attività degli uffici?

L’audit interno e le tensioni con i sindacati

La pubblicazione della vicenda ha provocato conseguenze anche all’interno dell’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione ha annunciato l’avvio di un audit interno, finalizzato alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle eventuali misure da adottare.

Secondo le notizie diffuse dalla stampa e le ricostruzioni sindacali, due figure coinvolte nella gestione della pratica sarebbero state sollevate dai rispettivi incarichi e destinate ad altre attività. Si tratta, tuttavia, di una vicenda amministrativa per la quale occorre distinguere le decisioni organizzative dall’eventuale accertamento definitivo di responsabilità individuali.

Alcune organizzazioni sindacali hanno espresso perplessità sulle misure adottate, richiamando l’importanza delle garanzie per il personale e della corretta valutazione delle circostanze.

Il problema, infatti, non si esaurisce nella condotta dei singoli dipendenti. Coinvolge anche la formazione, la disponibilità di strumenti autorizzati e la chiarezza delle procedure operative.

Un ufficio può avere regole formalmente impeccabili, ma se il personale non dispone delle competenze o delle condizioni necessarie per applicarle, il rischio di errori rimane.

Questo non elimina le responsabilità professionali. Impone però di esaminare l’intera catena organizzativa, evitando conclusioni anticipate prima che gli accertamenti siano completati.

Il nuovo contratto dei dipendenti pubblici introduce un’altra garanzia

C’è un elemento che rende questa vicenda particolarmente attuale e che va oltre il rapporto tra Fisco e contribuenti.

Il contratto collettivo nazionale delle Funzioni centrali 2025-2027, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2026, contiene specifiche disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel lavoro pubblico.

L’articolo 13 disciplina gli obblighi di informazione quando vengono impiegati sistemi capaci di incidere sull’organizzazione e sulle condizioni lavorative. L’articolo 14 introduce garanzie contro le decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti significativi sul rapporto di lavoro senza un appropriato intervento umano.

Il successivo articolo 15 si occupa invece della formazione del personale sull’utilizzo responsabile dell’AI.

La presenza di queste disposizioni mostra quanto la trasformazione tecnologica abbia ormai superato la fase delle sperimentazioni occasionali.

L’intelligenza artificiale entra nella disciplina dei rapporti di lavoro e richiede conoscenze specifiche. Non basta saper utilizzare un’interfaccia o formulare una richiesta in linguaggio naturale. Occorre comprendere i limiti degli strumenti, distinguere le informazioni attendibili da quelle prive di riscontro e conoscere le attività per le quali il loro utilizzo è consentito.

Per un’amministrazione che gestisce dati fiscali, documenti riservati e procedimenti di grande rilevanza economica, queste competenze non sono accessorie. Costituiscono una componente essenziale della qualità del servizio pubblico.

Il problema delle prove generate dai chatbot riguarda tutti

È facile considerare la vicenda un episodio circoscritto, legato a una contestazione tecnica particolarmente complessa. In realtà, il caso evidenzia una fragilità che può manifestarsi in numerosi contesti.

I sistemi generativi producono risposte formulate con un linguaggio spesso sicuro e convincente. La qualità dell’esposizione può indurre a ritenere attendibile anche un’affermazione che non sia stata verificata.

In un’attività amministrativa questo rischio è particolarmente insidioso, perché il risultato del software può essere inserito in un documento ufficiale e acquisire, agli occhi di chi lo legge, un’apparenza di autorevolezza.

È quello che potremmo definire il passaggio dall’autorevolezza della fonte all’autorevolezza della forma. Un’informazione sembra affidabile non perché sia stata dimostrata, ma perché compare in un atto proveniente da un’istituzione.

Per evitare questa confusione, l’uso corretto dell’AI richiede una distinzione netta tra attività di ricerca e attività probatoria.

Un chatbot può suggerire dove cercare informazioni oppure aiutare a organizzare un insieme di documenti. Ma se dalle sue indicazioni deriva una contestazione economica, ogni elemento rilevante deve essere verificato attraverso fonti appropriate.

Nel caso di un progetto industriale, per esempio, possono assumere rilievo documentazione tecnica, brevetti, pubblicazioni specialistiche, cataloghi storici e valutazioni di esperti, secondo le caratteristiche della controversia.

La velocità di una ricerca non può sostituire il rigore necessario per dimostrare un fatto.

Accertamenti fiscali con AI: cosa cambia per imprese e contribuenti

La sentenza campana non determina l’annullamento automatico degli atti nei quali siano stati utilizzati strumenti di intelligenza artificiale. Ogni controversia deve essere valutata considerando la documentazione disponibile, le motivazioni del provvedimento e le norme applicabili.

La decisione offre però uno spunto importante a cittadini, professionisti e imprese.

Quando l’amministrazione contesta un’agevolazione o un comportamento fiscale, diventa essenziale verificare quali siano gli elementi concreti posti a fondamento della pretesa.

Se una valutazione dipende da informazioni di natura tecnologica, occorre comprenderne la provenienza, l’attendibilità e la pertinenza rispetto al caso esaminato.

Il contribuente può contestare le carenze dell’istruttoria attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, rispettando termini e procedure. Non basta, però, sostenere genericamente che l’amministrazione abbia utilizzato l’AI: bisogna individuare gli eventuali errori e la loro rilevanza nella motivazione dell’atto.

Per le imprese che beneficiano di incentivi alla ricerca e sviluppo, la vicenda richiama inoltre l’importanza di conservare documenti tecnici e amministrativi capaci di dimostrare le caratteristiche delle attività realizzate negli anni interessati.

Una documentazione accurata può risultare decisiva anche molto tempo dopo la conclusione del progetto.

Il vero rischio non è l’intelligenza artificiale, ma un’amministrazione che non sa controllarla

Da questa controversia emerge una questione che riguarda il futuro dell’intera Pubblica Amministrazione.

L’innovazione promette di ridurre i tempi di lavorazione, migliorare la gestione dei dati e liberare risorse da destinare alle attività più complesse. Sono opportunità concrete, che sarebbe sbagliato ignorare.

Ma l’efficienza non può diventare l’unico criterio con cui valutare la qualità di un procedimento.

Un’amministrazione pubblica non deve semplicemente arrivare rapidamente a una conclusione. Deve essere capace di spiegare perché quella conclusione sia giustificata, quali elementi la sostengano e come il cittadino possa contestarla.

Per questo la vicenda potrebbe rappresentare un’occasione per rafforzare le procedure di controllo: registrare in modo appropriato l’utilizzo degli strumenti autorizzati, verificare le fonti, documentare le valutazioni e assicurare che ogni decisione rilevante rimanga effettivamente nelle mani dei funzionari competenti.

Non si tratta di introdurre ostacoli burocratici alla trasformazione digitale. Al contrario, significa creare le condizioni per utilizzare le nuove tecnologie senza compromettere l’affidabilità delle istituzioni.

La sentenza n. 4759/2026 non segna la fine degli algoritmi nel sistema tributario. Segna piuttosto un limite al loro impiego quando vengono chiamati a sostituire accertamenti che richiedono riscontri concreti.

La questione decisiva, in fondo, non è se il Fisco possa servirsi dell’intelligenza artificiale. È se sappia dimostrare ciò che afferma anche senza chiedere al contribuente di fidarsi della macchina.

Perché tra uno Stato tecnologicamente avanzato e uno Stato che delega la propria credibilità a un chatbot esiste una differenza sostanziale. E quella differenza, prima ancora che informatica, riguarda la tutela dei diritti.

Lascia un commento

Inserisci il risultato.